La riforma della disabilità, introdotta in Italia con la Legge Delega 22.12.2021, n. 227 e con il D. Lgs. 03.05.2024, n. 62, è stata avviata solo da pochissimi mesi: il 12.07.2025 con il D. M. della Salute del 10.04.2025, n. 94. Il Legislatore vuole attuare una trasformazione profonda in favore dei cittadini che per infermità si trovino a vivere situazioni di svantaggio, visto lo spostamento del nucleo della valutazione medico-legale dalla patologia, con conseguente menomazione e disfunzione, alla capacità funzionale residua e, di conseguenza, il cambiamento del sistema di accertamento e presa in carico delle persone con disabilità. L’impostazione innovativa della procedura di accertamento della disabilità, mira quindi a superare la frammentazione dei procedimenti per le diverse categorie di invalidi (invalidità civile, sordità, cecità, ecc.) e a raccordare in un unico perimetro gli accertamenti sanitari, le valutazioni sociali e, infine, l’accesso ai sostegni graduati, con quanto ne consegue in termini di recupero, integrazione e valorizzazione delle capacità residue. Tuttavia, diverse inadeguatezze balzano evidenti già con la fase di iniziale sperimentazione nelle province individuate. Nel caso della riforma della disabilità la sperimentazione altro non appare se non il mero ‘rodaggio’ di un meccanismo procedurale-valutativo che è considerato come non modificabile e non migliorabile, prescindendo cioè dai riscontri pratici. Il Legislatore, oltre ad avviare la sperimentazione solo su parte del territorio nazionale e con dotazioni ancora inadeguate, non ha esplicitato un effettivo meccanismo di verifica-modifica delle procedure e delle modalità valutative in base ai risultati dei primi accertamenti; anzi, ne ha dato per scontata la bontà, estendendoli progressivamente a più ampie parti del territorio, prevedendone l’applicazione in tutta la nazione per gennaio 2027 nonostante la mancanza di feedback. Sarebbe sembrato più corretto procedere ad una doppia valutazione, con la vecchia e con la nuova modalità valutativa: la prima con conservata effettività giuridica e la seconda come utile ed imprescindibile confronto, onde comprendere al meglio cosa migliorare e rendere maggiormente efficace rispetto alle indicazioni pregresse. Ma così non è stato e non è in essere e tutto ciò assume chiari profili sperequativi e solleva anche dubbi di incostituzionalità. Pure le modalità operative relative alla valutazione della disabilità nei pazienti affetti dalle tre patologie individuate per la sperimentazione col citato D.M. Salute 94/2025 (“… disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla…”) sollevano perplessità di ordine giuridico, ma soprattutto a livello di dottrina e metodologia medico-legale. Su tali basi, ci è parso utile procedere – mediante il presente approfondimento teorico-pratico, fondato sull’analisi normativa e sulle sue primissime applicazioni, con particolare riferimento al Diabete Mellito di tipo2 – ad una disamina degli aspetti critici della complessiva riforma della disabilità, al fine di recare un concreto contributo in termini dottrinari medico-legali ma anche in ottica di pratica metodologia operativa e valutativa. Si è cercato quindi di offrire soluzioni relativamente agli ostacoli applicativi che si vogliono prevenire ed evitare onde dare piena attuazione al dettato dell’art. 38 della Costituzione. Il risultato del presente lavoro, in definitiva, indica chiaramente che la riforma della disabilità, pur animata da giusti e del tutto condivisibili principi, rischia di restare incompiuta se non accompagnata da attuazione coerente, uniforme (e adeguatamente finanziata) e da un sistema valutativo equo, scientificamente solido e costituzionalmente rispettoso, così come esige una tutela effettiva dei diritti della persona con disabilità.
La riforma dell'accertamento e della tutela della disabilità. Revisione analitica delle criticità dell’attuale fase di “sperimentazione”. Focus sulla valutazione medico-legale del Diabete Mellito di tipo 2
BOLINO, GINEVRA
2026
Abstract
La riforma della disabilità, introdotta in Italia con la Legge Delega 22.12.2021, n. 227 e con il D. Lgs. 03.05.2024, n. 62, è stata avviata solo da pochissimi mesi: il 12.07.2025 con il D. M. della Salute del 10.04.2025, n. 94. Il Legislatore vuole attuare una trasformazione profonda in favore dei cittadini che per infermità si trovino a vivere situazioni di svantaggio, visto lo spostamento del nucleo della valutazione medico-legale dalla patologia, con conseguente menomazione e disfunzione, alla capacità funzionale residua e, di conseguenza, il cambiamento del sistema di accertamento e presa in carico delle persone con disabilità. L’impostazione innovativa della procedura di accertamento della disabilità, mira quindi a superare la frammentazione dei procedimenti per le diverse categorie di invalidi (invalidità civile, sordità, cecità, ecc.) e a raccordare in un unico perimetro gli accertamenti sanitari, le valutazioni sociali e, infine, l’accesso ai sostegni graduati, con quanto ne consegue in termini di recupero, integrazione e valorizzazione delle capacità residue. Tuttavia, diverse inadeguatezze balzano evidenti già con la fase di iniziale sperimentazione nelle province individuate. Nel caso della riforma della disabilità la sperimentazione altro non appare se non il mero ‘rodaggio’ di un meccanismo procedurale-valutativo che è considerato come non modificabile e non migliorabile, prescindendo cioè dai riscontri pratici. Il Legislatore, oltre ad avviare la sperimentazione solo su parte del territorio nazionale e con dotazioni ancora inadeguate, non ha esplicitato un effettivo meccanismo di verifica-modifica delle procedure e delle modalità valutative in base ai risultati dei primi accertamenti; anzi, ne ha dato per scontata la bontà, estendendoli progressivamente a più ampie parti del territorio, prevedendone l’applicazione in tutta la nazione per gennaio 2027 nonostante la mancanza di feedback. Sarebbe sembrato più corretto procedere ad una doppia valutazione, con la vecchia e con la nuova modalità valutativa: la prima con conservata effettività giuridica e la seconda come utile ed imprescindibile confronto, onde comprendere al meglio cosa migliorare e rendere maggiormente efficace rispetto alle indicazioni pregresse. Ma così non è stato e non è in essere e tutto ciò assume chiari profili sperequativi e solleva anche dubbi di incostituzionalità. Pure le modalità operative relative alla valutazione della disabilità nei pazienti affetti dalle tre patologie individuate per la sperimentazione col citato D.M. Salute 94/2025 (“… disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla…”) sollevano perplessità di ordine giuridico, ma soprattutto a livello di dottrina e metodologia medico-legale. Su tali basi, ci è parso utile procedere – mediante il presente approfondimento teorico-pratico, fondato sull’analisi normativa e sulle sue primissime applicazioni, con particolare riferimento al Diabete Mellito di tipo2 – ad una disamina degli aspetti critici della complessiva riforma della disabilità, al fine di recare un concreto contributo in termini dottrinari medico-legali ma anche in ottica di pratica metodologia operativa e valutativa. Si è cercato quindi di offrire soluzioni relativamente agli ostacoli applicativi che si vogliono prevenire ed evitare onde dare piena attuazione al dettato dell’art. 38 della Costituzione. Il risultato del presente lavoro, in definitiva, indica chiaramente che la riforma della disabilità, pur animata da giusti e del tutto condivisibili principi, rischia di restare incompiuta se non accompagnata da attuazione coerente, uniforme (e adeguatamente finanziata) e da un sistema valutativo equo, scientificamente solido e costituzionalmente rispettoso, così come esige una tutela effettiva dei diritti della persona con disabilità.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/357558
URN:NBN:IT:UNIROMA1-357558