This thesis examines whether grounds for exemption from punishment, developed for natural persons, may also apply to legal entities held liable under Legislative Decree No. 231/2001. The study builds on the observation that the so called “231” system contains significant regulatory gaps concerning fundamental criminal law institutions, creating interpretative uncertainty. The thesis thus investigates whether, and to which extent, criminal law categories may integrate the Decree despite the absence of explicit legislative provisions in this direction. After reconstructing the gradual evolution of the “231” system towards models of criminal liability, the thesis argues that the Decree can be integrated through criminal law. This conclusion is supported by the recognition of an authentic form of criminal liability for legal entities, as well as by the qualification of the “231” system as a “third category” of sanctions which closely resemble criminal law. In this sense, the interpretative tool of analogy appears to be key in filling the Decree’s regulatory gaps. The research then retraces the historical development of analogical reasoning in criminal law, from the doctrinal theories developed in the nineteenth and twentieth century, to contemporary legal hermeneutics. In doing so, the study challenges the traditional “hostility” of criminal law towards the interpretative tool of analogy, demonstrating how constitutional interpretation and other hermeneutical principles have increasingly blurred the distinction between interpretation and analogical reasoning. The thesis hence dwells on the methodological framework which disciplines the extension of criminal law institutions from natural persons to collective entities. To this end, the research first highlights how Italian case law has already relied on forms of implicit analogy to integrate the “231” system through criminal law principles, and subsequently identifies the structural limits of such approach as well as the difficulties arising from the ontological differences between natural and legal persons. In this sense, specific attention is devoted to grounds for non-punishability. In the first place, the study analyses the case law of the Italian Court of Cassation which excluded the extension of such grounds to legal entities on the basis of Article 8 of Legislative Decree No. 231/2001. The thesis then criticises this approach, arguing that it may effectively result in an analogy in malam partem, prohibited in criminal law. By contrast, extending grounds for non-punishability to legal entities would constitute an analogy in bonam partem and avoid unreasonable and irrational outcomes. The research further argues that the strong affinity between the “231” system and grounds for non-punishability based on remedial conduct provides the eadem ratio legis which must justify analogy. It also addresses the traditional objection that such provisions are exceptional rules and therefore excluded from analogical application under Article 14 of the Preliminary Provisions of the Italian Civil Code. Through a historical and dogmatic analysis of the notion of exceptional rules, the thesis re-evaluates the nature of recently-introduced grounds for non-punishability, arguing that they do not represent isolated exceptions but rather express fundamental principles of the legal order. On this basis, the study identifies the grounds for non-punishability that may be extended to legal entities, including Article 131-bis of the Criminal Code, the grounds for non-punishability in tax offences under Article 13 of Legislative Decree No. 74/2000, the extinction procedure for environmental offences under Articles 318-bis of Legislative Decree No. 152/2006, etc. The thesis thus examines two alternative, interpretative models: a “derivative” model, under which the legal entity benefits from the non-punishability of the individual offender, and an “autonomous” model, under which these mechanisms directly apply to the corporation regardless of the punishability of the natural person. While the first approach presupposes a multi-party structure of the offence and treats the legal entity as a participant in the criminal offence, the second one aligns with the prevailing view that legal entities commit an autonomous unlawful act, distinct from the offence realized by the natural person. Ultimately, the study concludes by examining the issue of the non-punishability of legal entities in light of two recent draft reforms of Legislative Decree No. 231/2001, which confirm the unfaltering relevance of the topic in current legal debate. Upon introduction of the “231” system, twenty-five years ago, the issue was in fact considered to hold limited relevance, due both to the limited scope of predicate offences giving rise to corporate liability and to the relatively small number of grounds for non-punishability recognised within the scope of the criminal justice system. Far from being of minor importance, these factors shed light on the reasons why the Decree does not contain specific provisions governing the non-punishability of legal entities.

La ricerca indaga la possibilità di applicare agli organismi collettivi responsabili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 alcune cause di non punibilità elaborate per l’individuo autore del reato. L’analisi muove dalla constatazione che il sistema della responsabilità “da reato” degli enti presenta numerosi “vuoti” di disciplina rispetto ad istituti rilevanti nel diritto penale, tali da suscitare significative incertezze sul piano interpretativo. In questa prospettiva, la tesi si propone di verificare se ed entro quali limiti norme e categorie penalistiche possano integrare il decreto “231”, pur in assenza di espressi richiami normativi. Dopo aver ricostruito le principali tappe del processo di assimilazione interpretativa del “sistema 231” ai paradigmi della responsabilità penale, la tesi riconosce la praticabilità di un’integrazione ermeneutica del corpo normativo attraverso il diritto penale sostanziale, sia aderendo all’impostazione che ravvisa nel decreto una responsabilità autenticamente penale, sia accogliendo la concezione sul c.d. tertium genus sanzionatorio, contiguo al diritto penale. In entrambe le prospettive, sia pure con differenti sfumature, l’interpretazione analogica sembra costituire lo strumento attraverso cui realizzare l’operazione di completamento del sistema degli enti, al fine di colmare le lacune normative che il decreto manifesta. Mediante una ricognizione di carattere storico, che muove dalle elaborazioni dottrinali sviluppatesi tra la fine dell’Ottocento e il Novecento, viene quindi messa in discussione la tradizionale “ostilità” del diritto penale nei confronti del procedimento analogico (anche quello in bonam partem), evidenziando in particolare come taluni fenomeni contribuiscano ad assottigliare sensibilmente il confine che separa l’interpretazione dall’analogia. La ricerca procede quindi alla definizione dello statuto metodologico dell’analogia rilevante nel rapporto individuo-ente, funzionale ad estendere alla persona giuridica alcuni istituti penalistici. L’analisi evidenzia come il diritto vivente abbia già fatto ricorso, in più occasioni, ad operazioni analogiche “occulte” per integrare il d.lgs. n. 231/2001. Alcune significative pronunce giurisprudenziali vengono pertanto assunte quale terreno privilegiato per individuare le caratteristiche di tale procedimento analogico, mettendone in luce tanto i limiti “strutturali”, quanto i possibili ostacoli derivanti dalle differenze ontologiche intercorrenti fra persona fisica e giuridica. Con specifico riferimento alle cause di non punibilità, l’indagine prende anzitutto in considerazione l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, contrario ad ammetterne l’estensione all’ente in ragione di quanto previsto all’art. 8, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001. Di tale indirizzo interpretativo vengono evidenziate le principali criticità, sottolineando come esso sottenda un’operazione analogica in malam partem, inammissibile nella materia penale. Di contro, l’applicazione delle cause di non punibilità all’organismo collettivo andrebbe inquadrata come un’operazione analogica in bonam partem, atta a superare i dubbi di ragionevolezza e gli esiti irrazionali connessi all’opposto orientamento. L’evidente affinità fra il “sistema 231” e gli istituti di non punibilità c.d. sopravvenuta, incentrati su condotte riparatorie, consente poi di ravvisare quell’eadem ratio legis idonea a legittimare l’operazione analogica prospettata. L’opportunità di estendere all’ente gli istituti di non punibilità impone altresì di confrontarsi con la presunta natura eccezionale di tali disposizioni, tradizionalmente ritenuta ostativa all’analogia ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c. Anche sotto questo profilo, tuttavia, attraverso una riflessione di carattere storico-dogmatico sul concetto di norma eccezionale, la ricerca giunge a ridimensionare il supposto carattere eccezionale di alcuni istituti di non punibilità di recente introduzione, i quali, lungi dal rappresentare mere “deviazioni” opportunistiche rispetto ai principi generali del sistema penale, sembrerebbero piuttosto esprimere alcuni fondamentali capisaldi dell’ordinamento. Su tali basi teoriche viene quindi affrontata l’analisi delle cause di non punibilità che reclamano l’estensione verso l’ente collettivo: la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., la causa di non punibilità dei reati tributari (art. 13 del d.lgs. n. 74/2000), la procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152/2006), alcune cause estintive relative ai reati societari e di contrabbando, ecc. L’applicazione analogica di tali meccanismi agli enti viene prospettata seguendo due distinte direttrici metodologiche: quella della non punibilità c.d. “derivata” dell’organismo collettivo, conseguente alla rinuncia alla sanzione nei confronti della persona fisica autrice del reato; quella della non punibilità c.d. “autonoma”, che presuppone la diretta applicazione degli istituti in questione alla persona giuridica, indipendentemente dalla punibilità dell’autore individuale. Mentre la prima impostazione presuppone che, a monte, si riconosca la natura plurisoggettiva dell’illecito dell’ente, configurando la persona giuridica quale concorrente dell’individuo nel reato-presupposto, la seconda ricostruzione si rivela compatibile anche con l’orientamento oggigiorno prevalente, incline a ravvisare nell’ente l’autore di un illecito autonomo e distinto rispetto al reato. Essa appare inoltre coerente con quegli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che, più o meno condivisibilmente, tendono ad esasperare la portata del principio di autonomia disciplinato dall’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001. La ricerca si conclude prendendo in esame il tema della non punibilità dell’ente così come affrontato in due recenti progetti di revisione del decreto, i quali confermano la centralità oramai assunta dalla questione nel dibattito scientifico. Una centralità che, venticinque anni or sono, non emergeva con pari evidenza: sia in ragione dell’originario nucleo ristretto di reati-presupposto della responsabilità corporativa, sia per il numero limitato di cause di non punibilità allora previste nel sistema penale, circostanze che spiegano la mancanza di una disciplina espressamente dedicata al fenomeno.

La non punibilità dall'individuo all'ente. Percorsi analogici d’integrazione del “sistema 231” nel penale.

QUARCHIONI, ENRICA
2026

Abstract

This thesis examines whether grounds for exemption from punishment, developed for natural persons, may also apply to legal entities held liable under Legislative Decree No. 231/2001. The study builds on the observation that the so called “231” system contains significant regulatory gaps concerning fundamental criminal law institutions, creating interpretative uncertainty. The thesis thus investigates whether, and to which extent, criminal law categories may integrate the Decree despite the absence of explicit legislative provisions in this direction. After reconstructing the gradual evolution of the “231” system towards models of criminal liability, the thesis argues that the Decree can be integrated through criminal law. This conclusion is supported by the recognition of an authentic form of criminal liability for legal entities, as well as by the qualification of the “231” system as a “third category” of sanctions which closely resemble criminal law. In this sense, the interpretative tool of analogy appears to be key in filling the Decree’s regulatory gaps. The research then retraces the historical development of analogical reasoning in criminal law, from the doctrinal theories developed in the nineteenth and twentieth century, to contemporary legal hermeneutics. In doing so, the study challenges the traditional “hostility” of criminal law towards the interpretative tool of analogy, demonstrating how constitutional interpretation and other hermeneutical principles have increasingly blurred the distinction between interpretation and analogical reasoning. The thesis hence dwells on the methodological framework which disciplines the extension of criminal law institutions from natural persons to collective entities. To this end, the research first highlights how Italian case law has already relied on forms of implicit analogy to integrate the “231” system through criminal law principles, and subsequently identifies the structural limits of such approach as well as the difficulties arising from the ontological differences between natural and legal persons. In this sense, specific attention is devoted to grounds for non-punishability. In the first place, the study analyses the case law of the Italian Court of Cassation which excluded the extension of such grounds to legal entities on the basis of Article 8 of Legislative Decree No. 231/2001. The thesis then criticises this approach, arguing that it may effectively result in an analogy in malam partem, prohibited in criminal law. By contrast, extending grounds for non-punishability to legal entities would constitute an analogy in bonam partem and avoid unreasonable and irrational outcomes. The research further argues that the strong affinity between the “231” system and grounds for non-punishability based on remedial conduct provides the eadem ratio legis which must justify analogy. It also addresses the traditional objection that such provisions are exceptional rules and therefore excluded from analogical application under Article 14 of the Preliminary Provisions of the Italian Civil Code. Through a historical and dogmatic analysis of the notion of exceptional rules, the thesis re-evaluates the nature of recently-introduced grounds for non-punishability, arguing that they do not represent isolated exceptions but rather express fundamental principles of the legal order. On this basis, the study identifies the grounds for non-punishability that may be extended to legal entities, including Article 131-bis of the Criminal Code, the grounds for non-punishability in tax offences under Article 13 of Legislative Decree No. 74/2000, the extinction procedure for environmental offences under Articles 318-bis of Legislative Decree No. 152/2006, etc. The thesis thus examines two alternative, interpretative models: a “derivative” model, under which the legal entity benefits from the non-punishability of the individual offender, and an “autonomous” model, under which these mechanisms directly apply to the corporation regardless of the punishability of the natural person. While the first approach presupposes a multi-party structure of the offence and treats the legal entity as a participant in the criminal offence, the second one aligns with the prevailing view that legal entities commit an autonomous unlawful act, distinct from the offence realized by the natural person. Ultimately, the study concludes by examining the issue of the non-punishability of legal entities in light of two recent draft reforms of Legislative Decree No. 231/2001, which confirm the unfaltering relevance of the topic in current legal debate. Upon introduction of the “231” system, twenty-five years ago, the issue was in fact considered to hold limited relevance, due both to the limited scope of predicate offences giving rise to corporate liability and to the relatively small number of grounds for non-punishability recognised within the scope of the criminal justice system. Far from being of minor importance, these factors shed light on the reasons why the Decree does not contain specific provisions governing the non-punishability of legal entities.
15-set-2026
Italiano
Italiano
La ricerca indaga la possibilità di applicare agli organismi collettivi responsabili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 alcune cause di non punibilità elaborate per l’individuo autore del reato. L’analisi muove dalla constatazione che il sistema della responsabilità “da reato” degli enti presenta numerosi “vuoti” di disciplina rispetto ad istituti rilevanti nel diritto penale, tali da suscitare significative incertezze sul piano interpretativo. In questa prospettiva, la tesi si propone di verificare se ed entro quali limiti norme e categorie penalistiche possano integrare il decreto “231”, pur in assenza di espressi richiami normativi. Dopo aver ricostruito le principali tappe del processo di assimilazione interpretativa del “sistema 231” ai paradigmi della responsabilità penale, la tesi riconosce la praticabilità di un’integrazione ermeneutica del corpo normativo attraverso il diritto penale sostanziale, sia aderendo all’impostazione che ravvisa nel decreto una responsabilità autenticamente penale, sia accogliendo la concezione sul c.d. tertium genus sanzionatorio, contiguo al diritto penale. In entrambe le prospettive, sia pure con differenti sfumature, l’interpretazione analogica sembra costituire lo strumento attraverso cui realizzare l’operazione di completamento del sistema degli enti, al fine di colmare le lacune normative che il decreto manifesta. Mediante una ricognizione di carattere storico, che muove dalle elaborazioni dottrinali sviluppatesi tra la fine dell’Ottocento e il Novecento, viene quindi messa in discussione la tradizionale “ostilità” del diritto penale nei confronti del procedimento analogico (anche quello in bonam partem), evidenziando in particolare come taluni fenomeni contribuiscano ad assottigliare sensibilmente il confine che separa l’interpretazione dall’analogia. La ricerca procede quindi alla definizione dello statuto metodologico dell’analogia rilevante nel rapporto individuo-ente, funzionale ad estendere alla persona giuridica alcuni istituti penalistici. L’analisi evidenzia come il diritto vivente abbia già fatto ricorso, in più occasioni, ad operazioni analogiche “occulte” per integrare il d.lgs. n. 231/2001. Alcune significative pronunce giurisprudenziali vengono pertanto assunte quale terreno privilegiato per individuare le caratteristiche di tale procedimento analogico, mettendone in luce tanto i limiti “strutturali”, quanto i possibili ostacoli derivanti dalle differenze ontologiche intercorrenti fra persona fisica e giuridica. Con specifico riferimento alle cause di non punibilità, l’indagine prende anzitutto in considerazione l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, contrario ad ammetterne l’estensione all’ente in ragione di quanto previsto all’art. 8, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001. Di tale indirizzo interpretativo vengono evidenziate le principali criticità, sottolineando come esso sottenda un’operazione analogica in malam partem, inammissibile nella materia penale. Di contro, l’applicazione delle cause di non punibilità all’organismo collettivo andrebbe inquadrata come un’operazione analogica in bonam partem, atta a superare i dubbi di ragionevolezza e gli esiti irrazionali connessi all’opposto orientamento. L’evidente affinità fra il “sistema 231” e gli istituti di non punibilità c.d. sopravvenuta, incentrati su condotte riparatorie, consente poi di ravvisare quell’eadem ratio legis idonea a legittimare l’operazione analogica prospettata. L’opportunità di estendere all’ente gli istituti di non punibilità impone altresì di confrontarsi con la presunta natura eccezionale di tali disposizioni, tradizionalmente ritenuta ostativa all’analogia ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c. Anche sotto questo profilo, tuttavia, attraverso una riflessione di carattere storico-dogmatico sul concetto di norma eccezionale, la ricerca giunge a ridimensionare il supposto carattere eccezionale di alcuni istituti di non punibilità di recente introduzione, i quali, lungi dal rappresentare mere “deviazioni” opportunistiche rispetto ai principi generali del sistema penale, sembrerebbero piuttosto esprimere alcuni fondamentali capisaldi dell’ordinamento. Su tali basi teoriche viene quindi affrontata l’analisi delle cause di non punibilità che reclamano l’estensione verso l’ente collettivo: la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., la causa di non punibilità dei reati tributari (art. 13 del d.lgs. n. 74/2000), la procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152/2006), alcune cause estintive relative ai reati societari e di contrabbando, ecc. L’applicazione analogica di tali meccanismi agli enti viene prospettata seguendo due distinte direttrici metodologiche: quella della non punibilità c.d. “derivata” dell’organismo collettivo, conseguente alla rinuncia alla sanzione nei confronti della persona fisica autrice del reato; quella della non punibilità c.d. “autonoma”, che presuppone la diretta applicazione degli istituti in questione alla persona giuridica, indipendentemente dalla punibilità dell’autore individuale. Mentre la prima impostazione presuppone che, a monte, si riconosca la natura plurisoggettiva dell’illecito dell’ente, configurando la persona giuridica quale concorrente dell’individuo nel reato-presupposto, la seconda ricostruzione si rivela compatibile anche con l’orientamento oggigiorno prevalente, incline a ravvisare nell’ente l’autore di un illecito autonomo e distinto rispetto al reato. Essa appare inoltre coerente con quegli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che, più o meno condivisibilmente, tendono ad esasperare la portata del principio di autonomia disciplinato dall’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001. La ricerca si conclude prendendo in esame il tema della non punibilità dell’ente così come affrontato in due recenti progetti di revisione del decreto, i quali confermano la centralità oramai assunta dalla questione nel dibattito scientifico. Una centralità che, venticinque anni or sono, non emergeva con pari evidenza: sia in ragione dell’originario nucleo ristretto di reati-presupposto della responsabilità corporativa, sia per il numero limitato di cause di non punibilità allora previste nel sistema penale, circostanze che spiegano la mancanza di una disciplina espressamente dedicata al fenomeno.
TRIPODI, ANDREA FRANCESCO
MECCARELLI, Massimo
MECCARELLI, Massimo
Università degli Studi di Macerata
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Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMC-379146