L’entrata in vigore della l. 27 settembre 2021 n. 134 ha segnato un momento di svolta per la giustizia penale italiana. Tra le molte novità, il legislatore ha infatti introdotto nel codice di procedura penale una nuova ipotesi di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.). Oggi, dunque, la prescrizione del reato cessa di correre con la pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di proscioglimento, mentre l’azione penale diviene improcedibile qualora il giudizio di impugnazione non venga definito entro i termini stabiliti dalla legge. Ciò premesso, la ricerca analizza il rapporto tra tempo, reato e processo penale, assumendo quali direttrici fondamentali il fattore temporale e la tutela delle garanzie individuali. L’indagine prende le mosse dallo studio della prescrizione sostanziale e dell’improcedibilità cronologica, due istituti che interferiscono con l’accertamento del reato nel processo penale. Posto che, nell’attuale assetto, questi meccanismi di scansione temporale coesistono, ci si interroga sulla razionalità della scelta del legislatore del 2021 di far correre due distinti “orologi”, che rispondono ad esigenze profondamente diverse. Particolare attenzione è dedicata, sul punto, all’individuazione della ratio (o delle rationes) dei due istituti. Infine, vengono esaminati i modelli francese e tedesco della prescrizione, dove quest’ultima è concepita come istituto avente natura processuale. L’ordinamento tedesco viene altresì in considerazione per quanto concerne la tematica dei rimedi elaborati per reagire alla violazione del principio di ragionevole durata del processo, con particolare riferimento alla Strafabschlagslösung e alla Vollstreckungslösung
TEMPO, REATO, PROCESSO INTERSEZIONI TRA DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE
ACCATINO, GRETA
2026
Abstract
L’entrata in vigore della l. 27 settembre 2021 n. 134 ha segnato un momento di svolta per la giustizia penale italiana. Tra le molte novità, il legislatore ha infatti introdotto nel codice di procedura penale una nuova ipotesi di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.). Oggi, dunque, la prescrizione del reato cessa di correre con la pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di proscioglimento, mentre l’azione penale diviene improcedibile qualora il giudizio di impugnazione non venga definito entro i termini stabiliti dalla legge. Ciò premesso, la ricerca analizza il rapporto tra tempo, reato e processo penale, assumendo quali direttrici fondamentali il fattore temporale e la tutela delle garanzie individuali. L’indagine prende le mosse dallo studio della prescrizione sostanziale e dell’improcedibilità cronologica, due istituti che interferiscono con l’accertamento del reato nel processo penale. Posto che, nell’attuale assetto, questi meccanismi di scansione temporale coesistono, ci si interroga sulla razionalità della scelta del legislatore del 2021 di far correre due distinti “orologi”, che rispondono ad esigenze profondamente diverse. Particolare attenzione è dedicata, sul punto, all’individuazione della ratio (o delle rationes) dei due istituti. Infine, vengono esaminati i modelli francese e tedesco della prescrizione, dove quest’ultima è concepita come istituto avente natura processuale. L’ordinamento tedesco viene altresì in considerazione per quanto concerne la tematica dei rimedi elaborati per reagire alla violazione del principio di ragionevole durata del processo, con particolare riferimento alla Strafabschlagslösung e alla Vollstreckungslösung| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/379730
URN:NBN:IT:UNITO-379730