La digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche è stata frutto di un percorso che ha i visto i suoi albori sin dagli anni Sessanta, ma che avuto maggior sviluppo solo di recente grazie al PNRR e alle misure ad esso collegate, non ultima l’implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), permettendo così un’effettiva applicazione del principio europeo del once only. L’indagine parte dall’idea che quindi la digitalizzazione, e in particolare l’interconnessione e l’interoperabilità fra amministrazioni, non siano un profilo meramente tecnico, ma siano una condizione giuridica necessaria affinché vi sia un corretto esercizio del potere amministrativo. In questa prospettiva, assumono rilevanza gli effetti della carenza o assenza di tale condizione giuridica necessaria, sotto il profilo della validità del provvedimento e del riparto di competenze e responsabilità. Un’amministrazione che non dialoga automaticamente con le banche dati e scambia automaticamente le informazioni si pone in contrasto con i principi di efficienza, e determinerà l’adozione di un provvedimento invalido. L’interoperabilità incide sul modo in cui i fatti vengono acquisiti, verificati. Tale deficit potrebbe a una prima indagine determinare l’annullabilità del provvedimento finale, per difetto d’istruttoria, e violazione di legge. La mancanza di interoperabilità è grave e sistemica, perché può compromettere l’elemento essenziale della forma in senso sostanziale del procedimento, comportando la nullità del provvedimento. La carenza di interoperabilità non è poi neutra sul piano organizzativo: è necessario stabilire se il malfunzionamento dipenda dalla mancata predisposizione delle infrastrutture digitali oppure dal mancato uso, nel singolo procedimento, degli strumenti già disponibili. In tale ottica assumono un ruolo importante il dirigente - responsabile dell’assetto organizzativo, tecnologico e degli adempimenti di digitalizzazione – e il responsabile del procedimento, cui compete la concreta gestione dell’istruttoria e l’acquisizione d’ufficio dei dati necessari. A entrambi s’ascrivono profili di responsabilità: al dirigente se non rende possibile l’interoperabilità; al responsabile del procedimento se non la utilizza o non supplisce correttamente alla sua mancanza. Il raffronto con il modello francese dell’“État-plateforme” dimostra che un’amministrazione davvero interoperabile non si limita a collegare archivi interni, ma riduce concretamente gli oneri gravanti sul cittadino, tramite piattaforme unificate e identità digitale federata e protezione dell’utente finale

Accessibilità e interoperabilità dei software e delle banche dati della PA digitale

FIORENTINI, SARA
2026

Abstract

La digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche è stata frutto di un percorso che ha i visto i suoi albori sin dagli anni Sessanta, ma che avuto maggior sviluppo solo di recente grazie al PNRR e alle misure ad esso collegate, non ultima l’implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), permettendo così un’effettiva applicazione del principio europeo del once only. L’indagine parte dall’idea che quindi la digitalizzazione, e in particolare l’interconnessione e l’interoperabilità fra amministrazioni, non siano un profilo meramente tecnico, ma siano una condizione giuridica necessaria affinché vi sia un corretto esercizio del potere amministrativo. In questa prospettiva, assumono rilevanza gli effetti della carenza o assenza di tale condizione giuridica necessaria, sotto il profilo della validità del provvedimento e del riparto di competenze e responsabilità. Un’amministrazione che non dialoga automaticamente con le banche dati e scambia automaticamente le informazioni si pone in contrasto con i principi di efficienza, e determinerà l’adozione di un provvedimento invalido. L’interoperabilità incide sul modo in cui i fatti vengono acquisiti, verificati. Tale deficit potrebbe a una prima indagine determinare l’annullabilità del provvedimento finale, per difetto d’istruttoria, e violazione di legge. La mancanza di interoperabilità è grave e sistemica, perché può compromettere l’elemento essenziale della forma in senso sostanziale del procedimento, comportando la nullità del provvedimento. La carenza di interoperabilità non è poi neutra sul piano organizzativo: è necessario stabilire se il malfunzionamento dipenda dalla mancata predisposizione delle infrastrutture digitali oppure dal mancato uso, nel singolo procedimento, degli strumenti già disponibili. In tale ottica assumono un ruolo importante il dirigente - responsabile dell’assetto organizzativo, tecnologico e degli adempimenti di digitalizzazione – e il responsabile del procedimento, cui compete la concreta gestione dell’istruttoria e l’acquisizione d’ufficio dei dati necessari. A entrambi s’ascrivono profili di responsabilità: al dirigente se non rende possibile l’interoperabilità; al responsabile del procedimento se non la utilizza o non supplisce correttamente alla sua mancanza. Il raffronto con il modello francese dell’“État-plateforme” dimostra che un’amministrazione davvero interoperabile non si limita a collegare archivi interni, ma riduce concretamente gli oneri gravanti sul cittadino, tramite piattaforme unificate e identità digitale federata e protezione dell’utente finale
10-set-2026
Italiano
CAVALLO PERIN, Roberto
FOA', Sergio
Università degli Studi di Torino
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/380449
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNITO-380449