La ricerca ha ad oggetto «La responsabilità disciplinare nel rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione». L'idea di fondo che sorregge la tesi, con argomenti fondati sul dato legislativo e sull'interpretazione sistematica delle norme pertinenti, è che, malgrado gli elementi distorsivi rispetto all'assetto privatistico, insiti nella specialità del rapporto, la scelta di fondo della privatizzazione permane anche dopo la riforma del 2009. Il primo capitolo analizza il fondamento giuridico del potere disciplinare, la sua funzione e il rapporto tra le fonti. Il potere disciplinare, anche dopo la riforma del 2009, continua ad essere un potere privatistico, fondato sul contratto individuale di lavoro. Il d.lgs. n. 150 del 2009 ha operato una forte ri-legificazione del rapporto, ma non una sua ri-pubblicizzazione. Il potere disciplinare non è direttamente funzionalizzato al perseguimento di finalità pubblicistiche. Anche la diretta efficacia del codice di comportamento, certa dopo l'emanazione della l. n. 190 del 2012, non determina una diretta funzionalizzazione degli obblighi in esso previsti, e per dimostrarlo si opera un accostamento con i codici etici presenti nel settore del lavoro privato. Il secondo capitolo riguarda le infrazioni e le sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici. Si premettono alcune considerazioni sugli obblighi contrattuali dei dipendenti pubblici, in particolare sull'obbligo di fedeltà, esaminato in connessione con le regole sulle incompatibilità. Vengono evidenziati pregi e difetti della nuova regola in tema di pubblicità del codice disciplinare. L'analisi delle infrazioni tipizzate dal legislatore è svolta in costante confronto con quelle previste dai contratti collettivi, dandone un'interpretazione coerente con la disciplina privatistica. La conferma del principio di proporzionalità esclude qualsiasi automatismo nell'applicazione delle sanzioni previste in astratto dal legislatore. La funzione delle singole sanzioni è sempre riconducibile al ristabilimento della regolare attività lavorativa. Si riflette infine sulle sanzioni conservative ai dipendenti pubblici e sulla recidiva. Il terzo capitolo analizza alcuni aspetti del procedimento disciplinare, con riferimento ai termini e ai soggetti attivi, in stretto rapporto con la funzione del potere stesso. L'interpretazione della nuova disciplina dei termini del procedimento, induce a ritenere che il legislatore abbia addossato il rigore sanzionatorio in capo ai soggetti chiamati ad esercitare il potere disciplinare. Vengono inoltre esaminate le competenze rimaste al contratto collettivo, e il modo con cui i contratti le hanno esercitate. Permane una disponibilità della sanzione, come si evince dall'analisi della conciliazione non obbligatoria relativa alle sanzioni disciplinari (art. 55, co. 3, d.lgs. n. 165 del 2001), di quella pre-contenziosa ex art. 410 ss. c.p.c., e dell'arbitrato, che in materia disciplinare non è vietato, anche se non può essere previsto e disciplinato dai contratti collettivi. Il quarto capitolo infine ha ad oggetto la responsabilità disciplinare dei dirigenti, che sono anche titolari del potere disciplinare. Di regola, l'esercizio del potere è obbligatorio. Si ammettono però eccezioni, attraverso un'interpretazione dell'art. 55 sexies, co. 3, d.lgs. n. 165 del 2001, tale da non escludere che ci si possa astenere dall'irrogare la sanzione, anche per motivi di opportunità, in presenza di un giustificato motivo. L'obbligatorietà del potere non implica comunque una sua finalizzazione a fini pubblicistici: anche nel settore privato, ove tali finalità non vi sono, l'esercizio del potere è a volte considerato doveroso. Si evidenziano pregi e difetti della previsione di sanzioni conservative a carico dei dirigenti pubblici, formulando proposte in prospettiva de jure condendo. La tesi si conclude con alcune considerazioni sul licenziamento dei dirigenti pubblici, e sulla tutela in caso di recesso illegittimo, anche alla luce del problema dell'applicazione dell'art. 18 Stat. Lav. riformato dalla l. n. 92 del 2012 al pubblico impiego
La responsabilità disciplinare nel rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione
LIMA, ALESSANDRO
2013
Abstract
La ricerca ha ad oggetto «La responsabilità disciplinare nel rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione». L'idea di fondo che sorregge la tesi, con argomenti fondati sul dato legislativo e sull'interpretazione sistematica delle norme pertinenti, è che, malgrado gli elementi distorsivi rispetto all'assetto privatistico, insiti nella specialità del rapporto, la scelta di fondo della privatizzazione permane anche dopo la riforma del 2009. Il primo capitolo analizza il fondamento giuridico del potere disciplinare, la sua funzione e il rapporto tra le fonti. Il potere disciplinare, anche dopo la riforma del 2009, continua ad essere un potere privatistico, fondato sul contratto individuale di lavoro. Il d.lgs. n. 150 del 2009 ha operato una forte ri-legificazione del rapporto, ma non una sua ri-pubblicizzazione. Il potere disciplinare non è direttamente funzionalizzato al perseguimento di finalità pubblicistiche. Anche la diretta efficacia del codice di comportamento, certa dopo l'emanazione della l. n. 190 del 2012, non determina una diretta funzionalizzazione degli obblighi in esso previsti, e per dimostrarlo si opera un accostamento con i codici etici presenti nel settore del lavoro privato. Il secondo capitolo riguarda le infrazioni e le sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici. Si premettono alcune considerazioni sugli obblighi contrattuali dei dipendenti pubblici, in particolare sull'obbligo di fedeltà, esaminato in connessione con le regole sulle incompatibilità. Vengono evidenziati pregi e difetti della nuova regola in tema di pubblicità del codice disciplinare. L'analisi delle infrazioni tipizzate dal legislatore è svolta in costante confronto con quelle previste dai contratti collettivi, dandone un'interpretazione coerente con la disciplina privatistica. La conferma del principio di proporzionalità esclude qualsiasi automatismo nell'applicazione delle sanzioni previste in astratto dal legislatore. La funzione delle singole sanzioni è sempre riconducibile al ristabilimento della regolare attività lavorativa. Si riflette infine sulle sanzioni conservative ai dipendenti pubblici e sulla recidiva. Il terzo capitolo analizza alcuni aspetti del procedimento disciplinare, con riferimento ai termini e ai soggetti attivi, in stretto rapporto con la funzione del potere stesso. L'interpretazione della nuova disciplina dei termini del procedimento, induce a ritenere che il legislatore abbia addossato il rigore sanzionatorio in capo ai soggetti chiamati ad esercitare il potere disciplinare. Vengono inoltre esaminate le competenze rimaste al contratto collettivo, e il modo con cui i contratti le hanno esercitate. Permane una disponibilità della sanzione, come si evince dall'analisi della conciliazione non obbligatoria relativa alle sanzioni disciplinari (art. 55, co. 3, d.lgs. n. 165 del 2001), di quella pre-contenziosa ex art. 410 ss. c.p.c., e dell'arbitrato, che in materia disciplinare non è vietato, anche se non può essere previsto e disciplinato dai contratti collettivi. Il quarto capitolo infine ha ad oggetto la responsabilità disciplinare dei dirigenti, che sono anche titolari del potere disciplinare. Di regola, l'esercizio del potere è obbligatorio. Si ammettono però eccezioni, attraverso un'interpretazione dell'art. 55 sexies, co. 3, d.lgs. n. 165 del 2001, tale da non escludere che ci si possa astenere dall'irrogare la sanzione, anche per motivi di opportunità, in presenza di un giustificato motivo. L'obbligatorietà del potere non implica comunque una sua finalizzazione a fini pubblicistici: anche nel settore privato, ove tali finalità non vi sono, l'esercizio del potere è a volte considerato doveroso. Si evidenziano pregi e difetti della previsione di sanzioni conservative a carico dei dirigenti pubblici, formulando proposte in prospettiva de jure condendo. La tesi si conclude con alcune considerazioni sul licenziamento dei dirigenti pubblici, e sulla tutela in caso di recesso illegittimo, anche alla luce del problema dell'applicazione dell'art. 18 Stat. Lav. riformato dalla l. n. 92 del 2012 al pubblico impiegoFile | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/82024
URN:NBN:IT:UNIPD-82024