La tesi riguarda il rischio penale nella gestione della crisi di impresa, ed è finalizzato ad indagare i rapporti tra le tradizionali fattispecie penali previste dal Regio Decreto n. 267 del 1942 e le nuove soluzioni alternative al fallimento introdotte con le ultime riforme della “parte civilistica” della legge fallimentare, in particolare il nuovo concordato preventivo (art. 160 ss. l.f.), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.) e il piano di risanamento attestato (art. 67, comma 3, lett. d) l.f.). Negli ultimi anni, infatti, per rendere maggiormente appetibili i modelli concordatari finalizzati al superamento della crisi d’impresa, il Legislatore ha operato una profonda modifica dell’impostazione originaria dell’impianto della legge fallimentare. A ciò, tuttavia, non ha fatto seguito anche una parallela operazione di coordinamento dei rinnovati istituti con le tradizionali disposizioni penalistiche. Ne è derivata un’evidente sfasatura tra gli istituti in questione, venendo meno quel parallelismo che aveva opportunamente contraddistinto la nascita della legge fallimentare nel 1942 ove, nel solco della migliore politica legislativa, venivano punite le condotte fraudolente poste in essere nell’ambito degli strumenti liquidatori o concordatari del relativo comparto “civilistico”. Dopo un’analisi del percorso evolutivo che ha avuto la legge fallimentare dal 1942 ad oggi - in modo da delinare il volto attuale degli istituti diretti a regolare il momento della crisi d’impresa e cogliere l’evoluzione delle direttive di tutela che sono emerse nell’ambito delle recenti riforme - la ricerca si muove essenzialmente in due direzioni. Da un lato viene affrontato il problema che gli atti posti in essere in ossequio (o meno) alle nuove strumentazioni civilistiche a disposizione dell’imprenditore in difficoltà possano cadere sotto la scure delle tradizionali fattispecie penalistiche - in particolare le varie forme di bancarotta, rimaste del tutto inalterate – nel malaugurato caso in cui il piano di salvataggio dell’impresa non dia i frutti sperati. Per impedire tal evenienza, con la legge n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 8/2010, è stato introdotto, nell’ambito dei reati fallimentari, l’art. 217 bis, rubricato “Esenzione dai reati di bancarotta”. La norma, nata evidentemente col fine di assicurare, anche sotto il profilo penalistico, la protezione dell’imprenditore che ponga in essere, ad esempio, pagamenti preferenziali nei confronti di solo alcuni dei debitori in ossequio ad un piano concordato, sconta una serie di problematiche – prime tra tutte la relativa collocazione dogmatica e l’effettiva portata applicativa - che fanno dubitare della sua concreta attitudine a risolvere tutte le criticità presenti sul tappeto. Una seconda direttiva di ricerca riguarda poi la responsabilità penale del c.d. “professionista attestatore”. Questa figura - presente sotto varie forme in tutti e tre i nuovi istituti concordatari che sono stati introdotti - rappresenta una significativa novità, atteso il ruolo peculiare che essa è chiamata a svolgere in questa fase delicatissima di risoluzione della crisi di impresa. In estrema sintesi, il Legislatore ha devoluto a tale professionista il giudizio circa la bontà e la realizzabilità del piano, predisposto unilateralmente dall’imprenditore o comunque concordato con i propri debitori. Questo snodo fondamentale, tradizionalmente affidato al tribunale fallimentare – per gli evidenti interessi sottesi a tale accertamento – ora è stato demandato ad una figurata privata, scelta direttamente dallo stesso imprenditore, in modo da consentire una maggiore rapidità nella procedura in vista di una più proficua risoluzione della crisi. Anche in tale ambito va registrata l’introduzione, da parte del d.l. n. 83/2012 di una nuova norma, l’art. 236 bis f.fall. (“Falso in attestazioni e relazioni”), volta a punire l’esposizione d’informazioni false o l’omissione d’informazioni rilevanti da parte di questi professionisti attestatori nei programmi e nei piani che sono chiamati a redigere e di cui devono verificare la concreta tenuta economico-patrimoniale. Il presente lavoro, inoltre, prende in considerazione anche le ricadute del nuovo volto del concordato preventivo rispetto alla inalterata fattispecie dell’art. 236 l. fall., l’unica direttamente volta alla tutela degli strumenti alternativi al fallimento. Più in generale, la ricerca, all’esito della risoluzione di questi e altri passaggi ermeneutici, trae un quadro generale dei nuovi equilibri presenti tra le due parti della legge fallimentare, in particolar modo con riferimento ai nuovi beni giuridici tutelati nell’ambito della legge fallimentare, ove è dato scorgere una significativa compressione del tradizionale principio della par condicio creditorum, a favore dell’esigenza di proteggere il “bene impresa”.

Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa

GIANESINI, NICOLO'
2015

Abstract

La tesi riguarda il rischio penale nella gestione della crisi di impresa, ed è finalizzato ad indagare i rapporti tra le tradizionali fattispecie penali previste dal Regio Decreto n. 267 del 1942 e le nuove soluzioni alternative al fallimento introdotte con le ultime riforme della “parte civilistica” della legge fallimentare, in particolare il nuovo concordato preventivo (art. 160 ss. l.f.), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.) e il piano di risanamento attestato (art. 67, comma 3, lett. d) l.f.). Negli ultimi anni, infatti, per rendere maggiormente appetibili i modelli concordatari finalizzati al superamento della crisi d’impresa, il Legislatore ha operato una profonda modifica dell’impostazione originaria dell’impianto della legge fallimentare. A ciò, tuttavia, non ha fatto seguito anche una parallela operazione di coordinamento dei rinnovati istituti con le tradizionali disposizioni penalistiche. Ne è derivata un’evidente sfasatura tra gli istituti in questione, venendo meno quel parallelismo che aveva opportunamente contraddistinto la nascita della legge fallimentare nel 1942 ove, nel solco della migliore politica legislativa, venivano punite le condotte fraudolente poste in essere nell’ambito degli strumenti liquidatori o concordatari del relativo comparto “civilistico”. Dopo un’analisi del percorso evolutivo che ha avuto la legge fallimentare dal 1942 ad oggi - in modo da delinare il volto attuale degli istituti diretti a regolare il momento della crisi d’impresa e cogliere l’evoluzione delle direttive di tutela che sono emerse nell’ambito delle recenti riforme - la ricerca si muove essenzialmente in due direzioni. Da un lato viene affrontato il problema che gli atti posti in essere in ossequio (o meno) alle nuove strumentazioni civilistiche a disposizione dell’imprenditore in difficoltà possano cadere sotto la scure delle tradizionali fattispecie penalistiche - in particolare le varie forme di bancarotta, rimaste del tutto inalterate – nel malaugurato caso in cui il piano di salvataggio dell’impresa non dia i frutti sperati. Per impedire tal evenienza, con la legge n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 8/2010, è stato introdotto, nell’ambito dei reati fallimentari, l’art. 217 bis, rubricato “Esenzione dai reati di bancarotta”. La norma, nata evidentemente col fine di assicurare, anche sotto il profilo penalistico, la protezione dell’imprenditore che ponga in essere, ad esempio, pagamenti preferenziali nei confronti di solo alcuni dei debitori in ossequio ad un piano concordato, sconta una serie di problematiche – prime tra tutte la relativa collocazione dogmatica e l’effettiva portata applicativa - che fanno dubitare della sua concreta attitudine a risolvere tutte le criticità presenti sul tappeto. Una seconda direttiva di ricerca riguarda poi la responsabilità penale del c.d. “professionista attestatore”. Questa figura - presente sotto varie forme in tutti e tre i nuovi istituti concordatari che sono stati introdotti - rappresenta una significativa novità, atteso il ruolo peculiare che essa è chiamata a svolgere in questa fase delicatissima di risoluzione della crisi di impresa. In estrema sintesi, il Legislatore ha devoluto a tale professionista il giudizio circa la bontà e la realizzabilità del piano, predisposto unilateralmente dall’imprenditore o comunque concordato con i propri debitori. Questo snodo fondamentale, tradizionalmente affidato al tribunale fallimentare – per gli evidenti interessi sottesi a tale accertamento – ora è stato demandato ad una figurata privata, scelta direttamente dallo stesso imprenditore, in modo da consentire una maggiore rapidità nella procedura in vista di una più proficua risoluzione della crisi. Anche in tale ambito va registrata l’introduzione, da parte del d.l. n. 83/2012 di una nuova norma, l’art. 236 bis f.fall. (“Falso in attestazioni e relazioni”), volta a punire l’esposizione d’informazioni false o l’omissione d’informazioni rilevanti da parte di questi professionisti attestatori nei programmi e nei piani che sono chiamati a redigere e di cui devono verificare la concreta tenuta economico-patrimoniale. Il presente lavoro, inoltre, prende in considerazione anche le ricadute del nuovo volto del concordato preventivo rispetto alla inalterata fattispecie dell’art. 236 l. fall., l’unica direttamente volta alla tutela degli strumenti alternativi al fallimento. Più in generale, la ricerca, all’esito della risoluzione di questi e altri passaggi ermeneutici, trae un quadro generale dei nuovi equilibri presenti tra le due parti della legge fallimentare, in particolar modo con riferimento ai nuovi beni giuridici tutelati nell’ambito della legge fallimentare, ove è dato scorgere una significativa compressione del tradizionale principio della par condicio creditorum, a favore dell’esigenza di proteggere il “bene impresa”.
20-gen-2015
Italiano
bancarotta rischio di impresa penale
AMBROSETTI, ENRICO MARIO
KOSTORIS, ROBERTO
Università degli studi di Padova
206
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/82272
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPD-82272