Il lavoro di ricerca ha per oggetto di studio il fenomeno delle variazioni territoriali delle Regioni ex art. 132, comma 2, della Costituzione. Le variazioni territoriali delle Regioni rappresentano una tematica antica e nuova allo stesso tempo: antica, perchè la possibilità di procedere ad una modificazione dell'ente regionale fu prevista nella Costituzione; nuova, perchè fino a pochi anni or sono nessun procedimento di variazione territoriale era stato mai attivato Questo è probabilmente uno dei motivi per cui la dottrina giuridica non ha mai prestato attenzione a questa norma costituzionale, lasciandola relegata nelle zone grigie dell'ordinamento dove la validità della norma ha convissuto con la sua concreta inattuazione. L’attivazione dei procedimenti di mutamento di appartenenza regionale, come è noto, dipende dal verificarsi di tre presupposti: 1) che la suddivisione regionale risulti inadeguata alla realtà economica, politica, sociale e culturale del Paese; 2) che l’inadeguatezza possa venir rimossa mediante la modificazione delle circoscrizioni regionali; 3) che i procedimenti siano adatti ad assecondare quella modificazione. La prima parte della ricerca cerca di fornire una risposta a questi tre aspetti. Dopo i primi paragrafi di taglio storico, volti a mettere in rilievo come il fenomeno variatorio non sia stato assente dalla tradizione giuridica italiana, essendo già contemplato nello Statuto Albertino anche se limitatamente al mutamento delle circoscrizioni territoriali di Comuni e Province, il lavoro si concentra sul percorso che ha condotto all’approvazione, in Assemblea Costituente, dell’art. 132, comma 2, Cost. nella sua formulazione ante riforma del Titolo V e sulle ragioni legate a questa scelta del Costituente. Proprio l’analisi dei lavori preparatori, congiunta alle prime modalità applicative del procedimento di variazione territoriale per il passaggio di Comuni e Province da una Regione ad un’altra a partire dai primi referendum del 2005, tende a mettere in rilievo come lo stesso non possa dirsi sufficiente utile per una evoluzione in senso “funzionale” dell’assetto regionale italiano, in ragione della limitata portata modificativa che esso, di fatto, è in grado di conseguire. Il proseguo del lavoro, invece, dopo aver preliminarmente chiarito il concetto di popolazioni interessate (e le problematiche ad esso connesse), la cui consultazione con referendum diventa il momento principale dell’iter di modificazione, soprattutto a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, analizza i diversi istituti che caratterizzano il procedimento: dalla richiesta di avvio da parte di Comuni e Province alla natura del referendum di variazione territoriale, dal ruolo assunto dai Consigli regionali nell’espressione del parere ai contenuti ed alle finalità della legge di modificazione. In particolare, questi momenti non sono considerati in una prospettiva esclusivamente teorica ed astratta, ma studiati alla luce della prassi applicativa dell’art. 132, comma 2, Cost. Infatti, proprio questa prassi ha consentito di far emergere tutta una serie di problematiche sulle quali la dottrina non si era mai, fino ad ora, soffermata. Si pensi, in particolare, all’individuazione della fonte idonea in caso di distacco-aggregazione di un Comune o di una Provincia da una Regione ordinaria ad una Regione speciale, alla legittimità o meno di consultazioni referendarie unitarie ossia coinvolgenti più amministrazioni comunali anziché distinte per ciascuna realtà locale coinvolta (come nel caso dei Comuni dell’Altopiano di Asiago e dei Comuni di Cortina d’Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana), al contenuto del diritto di autodeterminazione delle collettività locali che trova la sua massima espressione nel referendum, ai problemi di ordine amministrativo-burocratico posti dalla prima legge di attuazione dell’art. 132, la n. 117/2009, relativa al distacco dei Comuni dell’Alta Valmarecchia dalla Regione Marche (Provincia di Pesaro-Urbino) alla Regione Emilia-Romagna (Provincia di Rimini).
Le variazioni territoriali delle Regioni ex art. 132, comma 2, della Costituzione: tra popolazioni interessate, quesiti referendari e fonte competente
TRABUCCO, DANIELE
2011
Abstract
Il lavoro di ricerca ha per oggetto di studio il fenomeno delle variazioni territoriali delle Regioni ex art. 132, comma 2, della Costituzione. Le variazioni territoriali delle Regioni rappresentano una tematica antica e nuova allo stesso tempo: antica, perchè la possibilità di procedere ad una modificazione dell'ente regionale fu prevista nella Costituzione; nuova, perchè fino a pochi anni or sono nessun procedimento di variazione territoriale era stato mai attivato Questo è probabilmente uno dei motivi per cui la dottrina giuridica non ha mai prestato attenzione a questa norma costituzionale, lasciandola relegata nelle zone grigie dell'ordinamento dove la validità della norma ha convissuto con la sua concreta inattuazione. L’attivazione dei procedimenti di mutamento di appartenenza regionale, come è noto, dipende dal verificarsi di tre presupposti: 1) che la suddivisione regionale risulti inadeguata alla realtà economica, politica, sociale e culturale del Paese; 2) che l’inadeguatezza possa venir rimossa mediante la modificazione delle circoscrizioni regionali; 3) che i procedimenti siano adatti ad assecondare quella modificazione. La prima parte della ricerca cerca di fornire una risposta a questi tre aspetti. Dopo i primi paragrafi di taglio storico, volti a mettere in rilievo come il fenomeno variatorio non sia stato assente dalla tradizione giuridica italiana, essendo già contemplato nello Statuto Albertino anche se limitatamente al mutamento delle circoscrizioni territoriali di Comuni e Province, il lavoro si concentra sul percorso che ha condotto all’approvazione, in Assemblea Costituente, dell’art. 132, comma 2, Cost. nella sua formulazione ante riforma del Titolo V e sulle ragioni legate a questa scelta del Costituente. Proprio l’analisi dei lavori preparatori, congiunta alle prime modalità applicative del procedimento di variazione territoriale per il passaggio di Comuni e Province da una Regione ad un’altra a partire dai primi referendum del 2005, tende a mettere in rilievo come lo stesso non possa dirsi sufficiente utile per una evoluzione in senso “funzionale” dell’assetto regionale italiano, in ragione della limitata portata modificativa che esso, di fatto, è in grado di conseguire. Il proseguo del lavoro, invece, dopo aver preliminarmente chiarito il concetto di popolazioni interessate (e le problematiche ad esso connesse), la cui consultazione con referendum diventa il momento principale dell’iter di modificazione, soprattutto a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, analizza i diversi istituti che caratterizzano il procedimento: dalla richiesta di avvio da parte di Comuni e Province alla natura del referendum di variazione territoriale, dal ruolo assunto dai Consigli regionali nell’espressione del parere ai contenuti ed alle finalità della legge di modificazione. In particolare, questi momenti non sono considerati in una prospettiva esclusivamente teorica ed astratta, ma studiati alla luce della prassi applicativa dell’art. 132, comma 2, Cost. Infatti, proprio questa prassi ha consentito di far emergere tutta una serie di problematiche sulle quali la dottrina non si era mai, fino ad ora, soffermata. Si pensi, in particolare, all’individuazione della fonte idonea in caso di distacco-aggregazione di un Comune o di una Provincia da una Regione ordinaria ad una Regione speciale, alla legittimità o meno di consultazioni referendarie unitarie ossia coinvolgenti più amministrazioni comunali anziché distinte per ciascuna realtà locale coinvolta (come nel caso dei Comuni dell’Altopiano di Asiago e dei Comuni di Cortina d’Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana), al contenuto del diritto di autodeterminazione delle collettività locali che trova la sua massima espressione nel referendum, ai problemi di ordine amministrativo-burocratico posti dalla prima legge di attuazione dell’art. 132, la n. 117/2009, relativa al distacco dei Comuni dell’Alta Valmarecchia dalla Regione Marche (Provincia di Pesaro-Urbino) alla Regione Emilia-Romagna (Provincia di Rimini).| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/83019
URN:NBN:IT:UNIPD-83019