ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA LA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA STRUTTURA SANITARIA PER DANNO DA INEFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CAP I LA RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA La definizione della natura della responsabilita' dell'ente pubblico e' preceduta da un'analisi delle teorie sulla qualificazione del rapporto di assistenza sanitaria, per approdare all'affermazione contrattuale della responsabilita' ed all'applicazione del Codice del Consumo per la tutela del diritto alla qualita' delle prestazioni sanitarie. Con riferimento al modello di responsabilita', viene analizzato il formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale onde vagliare il tipo di contratto piu aderente al concreto atteggiarsi del rapporto ed alle esigenze di tutela del paziente, in una prospettiva che rifiuta la logica della segmentazione nell'attribuzione della responsabilita' in ipotesi di causazione del danno. Al modello originario che identificava l'obbligazione dell'ente con quella derivante dal contratto d'opera professionale, sancendo l'irresponsabilità dell'ospedale per danni derivanti da inefficiente organizzazione del servizio se non accompagnati da un illecito del medico, è seguito l'emergere in giurisprudenza del contratto atipico di spedalita', che tuttavia rivela dei limiti in punto di disciplina concretamente applicabile nell'ipotesi di danno. Recentemente il riferimento è ai "contratti di protezione" elaborati dalle note sentenze delle S.U. del 2008 oppure, nell'ambito dei contratti di prestazione di servizi, a quei contratti che nel loro schema causale contemplano l'esecuzione di un servizio, come prodotto di un'attivita' che e' anche di gestione ed organizzazione. In tal senso, lo sguardo e' alla disciplina del contratto di trasporto di persone ed in particolare alla norma che, per l'accadimento dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio, risale all'organizzazione predisposta dal vettore, nell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. CAP II LA RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA La responsabilita' della struttura privata, di natura contrattuale, segue un percorso inverso rispetto a quello della struttura pubblica. Difatti, mentre per le strutture pubbliche il modello di riferimento e' sempre stato quello della responsabilita' del libero professionista, nel rinvio operato alla disciplina del contratto d'opera intellettuale, con l'adozione di standard valutativi adeguati alla natura professionale dell'attivita' resa dal medico (art. 2236 c.c.) ma non calibrati sulla natura dell'attivita' erogata dalla struttura; nelle strutture sanitarie private, il modello di riferimento è quello della responsabilita' di impresa, assumendo le case di cura come 'imprese sanitarie' che si devono accollare il rischio dell'attivita' economica resa inseguendo logiche di 'mercato' e di 'profitto'. Tuttavia l'obbligazione assunta da queste ultime, per lungo tempo e' stata assimilata a quella di albergo atipico, limitata alla messa a disposizione delle strutture, dei macchinari e del personale di assistenza, costituendo la prestazione medica in senso stretto, l'oggetto di un diverso contratto stipulato direttamente dal medico col paziente. Da questa impostazione derivava l'irresponsabilità della struttura per il fatto illecito del medico operante al suo interno. Unicamente a partire dalle pronunce della Cassazione dal 1999 in poi, si afferma l'esistenza di un contratto di spedalita' tra struttura privata e paziente, dal contenuto complesso che comprende altresi' la prestazione sanitaria in senso stretto. Ultimamente la Suprema Corte si è espressa in favore di un modello unitario di responsabilita' per strutture pubbliche (o private convenzionate) e private, che nella prestazione del servizio garantisca quella qualita' e sicurezza delle cure che e' lecito attendersi quando e' in gioco il bene fondamentale della salute. CAP III CASISTICA GIURISPRUDENZIALE SULLE IPOTESI DI RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA Negli ultimi anni la giurisprudenza si e' occupata a piu' riprese del danno da emotrasfusione e da somministrazione di farmaci emoderivati e del danno da nascita indesiderata, che pongono delicate questioni in punto di onere della prova. Infine, una recente sentenza della Suprema Corte per la prima volta afferma la responsabilita' contrattuale dell'A.S.L. per l'illecito riferibile al medico di base.

La responsabilità civile della struttura sanitaria per danno da inefficiente organizzazione del servizio

MASTROPASQUA, LIDIA
2015

Abstract

ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA LA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA STRUTTURA SANITARIA PER DANNO DA INEFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CAP I LA RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA La definizione della natura della responsabilita' dell'ente pubblico e' preceduta da un'analisi delle teorie sulla qualificazione del rapporto di assistenza sanitaria, per approdare all'affermazione contrattuale della responsabilita' ed all'applicazione del Codice del Consumo per la tutela del diritto alla qualita' delle prestazioni sanitarie. Con riferimento al modello di responsabilita', viene analizzato il formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale onde vagliare il tipo di contratto piu aderente al concreto atteggiarsi del rapporto ed alle esigenze di tutela del paziente, in una prospettiva che rifiuta la logica della segmentazione nell'attribuzione della responsabilita' in ipotesi di causazione del danno. Al modello originario che identificava l'obbligazione dell'ente con quella derivante dal contratto d'opera professionale, sancendo l'irresponsabilità dell'ospedale per danni derivanti da inefficiente organizzazione del servizio se non accompagnati da un illecito del medico, è seguito l'emergere in giurisprudenza del contratto atipico di spedalita', che tuttavia rivela dei limiti in punto di disciplina concretamente applicabile nell'ipotesi di danno. Recentemente il riferimento è ai "contratti di protezione" elaborati dalle note sentenze delle S.U. del 2008 oppure, nell'ambito dei contratti di prestazione di servizi, a quei contratti che nel loro schema causale contemplano l'esecuzione di un servizio, come prodotto di un'attivita' che e' anche di gestione ed organizzazione. In tal senso, lo sguardo e' alla disciplina del contratto di trasporto di persone ed in particolare alla norma che, per l'accadimento dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio, risale all'organizzazione predisposta dal vettore, nell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. CAP II LA RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA La responsabilita' della struttura privata, di natura contrattuale, segue un percorso inverso rispetto a quello della struttura pubblica. Difatti, mentre per le strutture pubbliche il modello di riferimento e' sempre stato quello della responsabilita' del libero professionista, nel rinvio operato alla disciplina del contratto d'opera intellettuale, con l'adozione di standard valutativi adeguati alla natura professionale dell'attivita' resa dal medico (art. 2236 c.c.) ma non calibrati sulla natura dell'attivita' erogata dalla struttura; nelle strutture sanitarie private, il modello di riferimento è quello della responsabilita' di impresa, assumendo le case di cura come 'imprese sanitarie' che si devono accollare il rischio dell'attivita' economica resa inseguendo logiche di 'mercato' e di 'profitto'. Tuttavia l'obbligazione assunta da queste ultime, per lungo tempo e' stata assimilata a quella di albergo atipico, limitata alla messa a disposizione delle strutture, dei macchinari e del personale di assistenza, costituendo la prestazione medica in senso stretto, l'oggetto di un diverso contratto stipulato direttamente dal medico col paziente. Da questa impostazione derivava l'irresponsabilità della struttura per il fatto illecito del medico operante al suo interno. Unicamente a partire dalle pronunce della Cassazione dal 1999 in poi, si afferma l'esistenza di un contratto di spedalita' tra struttura privata e paziente, dal contenuto complesso che comprende altresi' la prestazione sanitaria in senso stretto. Ultimamente la Suprema Corte si è espressa in favore di un modello unitario di responsabilita' per strutture pubbliche (o private convenzionate) e private, che nella prestazione del servizio garantisca quella qualita' e sicurezza delle cure che e' lecito attendersi quando e' in gioco il bene fondamentale della salute. CAP III CASISTICA GIURISPRUDENZIALE SULLE IPOTESI DI RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA Negli ultimi anni la giurisprudenza si e' occupata a piu' riprese del danno da emotrasfusione e da somministrazione di farmaci emoderivati e del danno da nascita indesiderata, che pongono delicate questioni in punto di onere della prova. Infine, una recente sentenza della Suprema Corte per la prima volta afferma la responsabilita' contrattuale dell'A.S.L. per l'illecito riferibile al medico di base.
7-dic-2015
Italiano
RESPONSABILITA' CIVILE STRUTTURA SANITARIA INEFFICIENTE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CIVIL LIABILITY HEALTHCARE FACILITY INEFFICIENT ORGANIZATION HEALTHCARE SERVICE
FUSARO, ARIANNA
MANTOVANI, MANUELA
Università degli studi di Padova
163
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/83318
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPD-83318