Ormai da tempo il diritto privato ha perso la sua dimensione esclusivamente codicistica e la frammentazione delle fonti che ne è conseguita ha messo in crisi il rapporto simbiotico con la sovranità statale. In seguito alla riforma costituzionale del 2001, inoltre, le Regioni si sono viste attribuire competenze molto ampie che presentano senz’altro profili privatistici la cui disciplina però sembrerebbe riservata esclusivamente allo Stato dalla clausola dell’“ordinamento civile” ex art. 117, comma 2°, lett. l), Cost. La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, esposta nel secondo capitolo, non consente di individuare un orientamento né certo né definitivo. Per tale motivo, un raffronto con ordinamenti giuridici di maggior tradizione nel campo dei sistemi multilivello delle fonti potrebbe offrire nuovi spunti risolutivi ad un conflitto che vede contrapposte istanze di autonomia da una parte ed esigenze di uniformità dall’altra. In questo senso, l’ordinamento federale degli Stati Uniti d’America si propone, pur con le evidenti differenze, come un modello di tensione costante tra centro e periferia in cui l’interrogativo di fondo, come evidenziato nel terzo capitolo, riguarda invece il livello ottimale di normazione soprattutto in tema di diritti fondamentali. Il campo di indagine così individuato non può prescindere da alcune premesse terminologiche e concettuali, con particolare riguardo alle nozioni di “diritto privato” e “stato” e di come esse vengano intese a seconda dell’ordinamento di riferimento. Di ciò viene dato conto nel primo capitolo del presente lavoro.
Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni comparatistiche
CINA', GIOVANNI
2017
Abstract
Ormai da tempo il diritto privato ha perso la sua dimensione esclusivamente codicistica e la frammentazione delle fonti che ne è conseguita ha messo in crisi il rapporto simbiotico con la sovranità statale. In seguito alla riforma costituzionale del 2001, inoltre, le Regioni si sono viste attribuire competenze molto ampie che presentano senz’altro profili privatistici la cui disciplina però sembrerebbe riservata esclusivamente allo Stato dalla clausola dell’“ordinamento civile” ex art. 117, comma 2°, lett. l), Cost. La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, esposta nel secondo capitolo, non consente di individuare un orientamento né certo né definitivo. Per tale motivo, un raffronto con ordinamenti giuridici di maggior tradizione nel campo dei sistemi multilivello delle fonti potrebbe offrire nuovi spunti risolutivi ad un conflitto che vede contrapposte istanze di autonomia da una parte ed esigenze di uniformità dall’altra. In questo senso, l’ordinamento federale degli Stati Uniti d’America si propone, pur con le evidenti differenze, come un modello di tensione costante tra centro e periferia in cui l’interrogativo di fondo, come evidenziato nel terzo capitolo, riguarda invece il livello ottimale di normazione soprattutto in tema di diritti fondamentali. Il campo di indagine così individuato non può prescindere da alcune premesse terminologiche e concettuali, con particolare riguardo alle nozioni di “diritto privato” e “stato” e di come esse vengano intese a seconda dell’ordinamento di riferimento. Di ciò viene dato conto nel primo capitolo del presente lavoro.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/83957
URN:NBN:IT:UNIPD-83957