Il presente studio si propone, valorizzando una prospettiva comparatistica, di approfondire il rapporto tra strumenti stragiudiziali di risoluzione del contratto ed autonomia privata, al fine di individuare i limiti all’ammissibilità di deroghe convenzionali che incidano sui presupposti ed elementi della risoluzione per inadempimento. La ricerca muove dall’illustrazione delle ragioni per le quali le parti contraenti risultano incentivate a cautelarsi in via anticipata attraverso la stipulazione di una clausola risolutiva espressa od un’alternativa forma di accordo preventivo, dedicandosi alla disamina dei modi di risoluzione stragiudiziale del contratto che non presuppongono il ricorso all’autonomia privata nella fase di formazione dell’accordo. Chiarite le direzioni che l’accordo preventivo può assumere nel contesto della risoluzione per inadempimento, la seconda parte si propone di tratteggiare le problematiche connesse all’inserimento di clausole che, al pari della fattispecie tipica ex art. 1456 c.c., tendono ad ampliare la sfera di operatività del rimedio risolutorio, mostrando scetticismo nei confronti di convenzioni volte a determinare una deroga in toto al presupposto della non scarsa importanza dell’inadempimento. La ricerca si dedica poi alla disamina di alcune pattuizioni nate nell’esperienza di common law, ma riprodotte anche nella contrattazione (soprattutto commerciale) interna, le quali tendono a rivestire funzioni ulteriori rispetto a quelle tradizionalmente assegnate all’accordo preventivo nell’ambito della risoluzione per inadempimento: il riferimento è, in particolare, alla c.d. «stabilizzazione» del rapporto contrattuale, al fine di evitare le conseguenze che deriverebbero dagli effetti restitutori scaturenti dallo scioglimento del vincolo. Con riguardo a tali convenzioni, si vuole individuare quale sia il grado minimo di tutela che deve comunque essere riconosciuto in capo alla parte non inadempiente, accogliendo una prospettiva che concepisca la risoluzione come «sistema integrato di tutele». Infine, l’indagine si propone di saggiare il ruolo della buona fede in executivis nel contesto in esame verificando, ancora una volta, se non sia opportuno adottare soluzioni diverse secondo che le deroghe convenzionali determinino una limitazione, piuttosto che un ampliamento, della disponibilità del rimedio risolutorio.
Risoluzione di diritto ed esigenze di conformazione convenzionale del rimedio
NOBILE DE SANTIS, SOFIA
2017
Abstract
Il presente studio si propone, valorizzando una prospettiva comparatistica, di approfondire il rapporto tra strumenti stragiudiziali di risoluzione del contratto ed autonomia privata, al fine di individuare i limiti all’ammissibilità di deroghe convenzionali che incidano sui presupposti ed elementi della risoluzione per inadempimento. La ricerca muove dall’illustrazione delle ragioni per le quali le parti contraenti risultano incentivate a cautelarsi in via anticipata attraverso la stipulazione di una clausola risolutiva espressa od un’alternativa forma di accordo preventivo, dedicandosi alla disamina dei modi di risoluzione stragiudiziale del contratto che non presuppongono il ricorso all’autonomia privata nella fase di formazione dell’accordo. Chiarite le direzioni che l’accordo preventivo può assumere nel contesto della risoluzione per inadempimento, la seconda parte si propone di tratteggiare le problematiche connesse all’inserimento di clausole che, al pari della fattispecie tipica ex art. 1456 c.c., tendono ad ampliare la sfera di operatività del rimedio risolutorio, mostrando scetticismo nei confronti di convenzioni volte a determinare una deroga in toto al presupposto della non scarsa importanza dell’inadempimento. La ricerca si dedica poi alla disamina di alcune pattuizioni nate nell’esperienza di common law, ma riprodotte anche nella contrattazione (soprattutto commerciale) interna, le quali tendono a rivestire funzioni ulteriori rispetto a quelle tradizionalmente assegnate all’accordo preventivo nell’ambito della risoluzione per inadempimento: il riferimento è, in particolare, alla c.d. «stabilizzazione» del rapporto contrattuale, al fine di evitare le conseguenze che deriverebbero dagli effetti restitutori scaturenti dallo scioglimento del vincolo. Con riguardo a tali convenzioni, si vuole individuare quale sia il grado minimo di tutela che deve comunque essere riconosciuto in capo alla parte non inadempiente, accogliendo una prospettiva che concepisca la risoluzione come «sistema integrato di tutele». Infine, l’indagine si propone di saggiare il ruolo della buona fede in executivis nel contesto in esame verificando, ancora una volta, se non sia opportuno adottare soluzioni diverse secondo che le deroghe convenzionali determinino una limitazione, piuttosto che un ampliamento, della disponibilità del rimedio risolutorio.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
PDF_Document.pdf
accesso aperto
Dimensione
1.4 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.4 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14242/84449
URN:NBN:IT:UNIPD-84449