In 2006, after a long debate, the introduction of art. 2645ter of the Italian Civil Code regulated the so-called “atti di destinazione patrimoniale” (obligations to use segregated assets for a specific purpose, functionally comparable to trusts in Common Law systems). This provision is not clearly written: consequently, it has been differently interpretated. Nevertheless, the “destinazione patrimoniale” shall be qualified as a contractual effect, which the negotiation autonomy conforms to the “causa” pursued by the parties. Starting from this assumption, the thesis aims to understand if and how the “destinazione patrimoniale” can be used by an entrepreneur, in order to pursue his own business interests. This is demonstrated by the most recent reforms, that often recur to the “destinazione patrimoniale” in companies’ activity (such as segregated assets for a specific deal, art. 2447bis of the Italian Civil Code, or securitisation, Law n. 130/1999, recently reformed). In this perspective, we must preliminarily state that the business activity itself cannot be seen as the ground (Italian “causa”) on which the “atto di destinazione patrimoniale” (the deed that creates the obligations to use segregated assets for a specific purpose) can be based. On the contrary, the phenomenon of the “destinazione patrimoniale” may be based on multiple grounds, referred to the business activity. Hence, the contractual autonomy conforms the structure to the "causa" pursued by the parties. The research focuses both on the most common uses of the “destinazione patrimoniale” (as security or in order to pay off a debt) and (mostly) on the innovative uses of this instrument, such as the obligations to use the assets in order to “isolate” a company branch or in order to dismiss certain assets. In the first case ("destinazione per la settorializzazione dell’attività d’impresa"), the aim of the entrepreneur is to increase the chances of being financed: this goal is achieved by binding himself to use the assets for a specific deal, assuring, at the same time, that the deal creditors will be the only creditors that could use those assets as collateral. In the second case ("destinazione liquidatoria"), the assets are used in order to be sold (or to achieve higher returns) and, with the revenues, the entrepreneur pays off his debts: this instrument can be used in order to give the debtor a new way to satisfy his creditors, without being brought to trial or declaring bankruptcy.

La destinazione patrimoniale rappresenta da sempre una figura estremamente discussa all’interno del nostro ordinamento. Già prima dell’introduzione dell’art. 2645ter cod. civ., infatti, il dibattito relativo all’utilizzo in Italia di fattispecie destinatorie (su tutte, il trust) era molto acceso. La norma, introdotta nel 2006, e che non brilla senz’altro per chiarezza, non ha dissipato i dubbi legati a tale istituto, ma, al contrario, li ha ulteriormente acuiti. Nonostante le numerose opinioni espresse sul punto, l’unica corrente dottrinale in grado di valorizzare le potenzialità di tale istituto è quella che ha ravvisato, nell’art. 2645ter cod. civ., una norma di carattere sostanziale, che introduce, nel nostro ordinamento, una struttura effettuale causalmente neutra. La destinazione patrimoniale dev’essere dunque qualificata come un effetto negoziale, di volta in volta sostenuto da un adeguato fondamento causale. Proprio questa conclusione costituisce una premessa indefettibile dell’indagine, volta a comprendere come ed entro quali limiti l’autonomia d’impresa possa impiegare l’istituto della destinazione con separazione patrimoniale. Del resto, la potenziale utilità di questo strumento, nell’ambito d’impresa, ben emerge dai sempre più numerosi riferimenti legislativi contenuti proprio nella normativa d’impresa (si pensi, su tutti, ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, ex artt. 2447bis ss. cod. civ., o alla cartolarizzazione, di cui alla Legge n. 130 del 1999, recentemente riformata). In tale ottica, viene innanzitutto esaminata la questione relativa alla possibilità di individuare l’impresa ex se quale ragione da sola idonea a fondare causalmente il negozio destinatorio. La risposta negativa è giustificata prevalentemente dal fatto che, altrimenti, l’impresa rischierebbe di costituire una sorta di passe-partout, in grado di giustificare qualsivoglia assetto negoziale, purché inerente all’attività imprenditoriale. Pertanto, il negozio destinatorio deve trovare la propria causa nelle specifiche esigenze (imprenditoriali) che vengono, nel caso concreto, perseguite con il suo perfezionamento. Una volta giunti a questa prima conclusione, è poi necessario comprendere le possibili conformazioni che il negozio destinatorio può assumere e che dipenderanno dalla causa ad esso sottostante. La tesi non prende in considerazione soltanto le più note fattispecie di destinazione con causa di garanzia o solutoria, ma si sofferma in particolare sulle più innovative ipotesi di destinazione patrimoniale per la settorializzazione dell’attività di impresa e di destinazione liquidatoria. Nello specifico, riguardo alla prima fattispecie (destinazione patrimoniale per la settorializzazione dell’attività d’impresa), viene consentita la creazione di un patrimonio separato, i cui beni vengano utilizzati al fine di perseguire uno specifico affare e siano oggetto di esecuzione da parte dei soli creditori dell’affare. Così facendo, vengono notevolmente incrementate le chances dell’impresa di reperire finanziamenti, in quanto i creditori dell’affare acquisiscono, fin da subito, la certezza di essere gli unici a potersi soddisfare sul patrimonio destinato. Un altro impiego esaminato, relativo alla destinazione patrimoniale d’impresa, è quello della destinazione con causa liquidatoria, volta cioè alla gestione di un determinato patrimonio, finalizzata alla sua liquidazione e al soddisfacimento dei creditori dell’impresa. L’intento, anche in tal caso, è chiaro e così sintetizzabile: si tratta di fornire all’imprenditore uno strumento volto non tanto ad aggirare la normativa sulla crisi e l’insolvenza d’impresa, quanto piuttosto a soddisfare i suoi creditori, nel rispetto dei principi previsti in tema di liquidazione societaria e di risoluzione della crisi d’impresa.

Destinazione patrimoniale e autonomia d'impresa

Coppini, Pietro
2022

Abstract

In 2006, after a long debate, the introduction of art. 2645ter of the Italian Civil Code regulated the so-called “atti di destinazione patrimoniale” (obligations to use segregated assets for a specific purpose, functionally comparable to trusts in Common Law systems). This provision is not clearly written: consequently, it has been differently interpretated. Nevertheless, the “destinazione patrimoniale” shall be qualified as a contractual effect, which the negotiation autonomy conforms to the “causa” pursued by the parties. Starting from this assumption, the thesis aims to understand if and how the “destinazione patrimoniale” can be used by an entrepreneur, in order to pursue his own business interests. This is demonstrated by the most recent reforms, that often recur to the “destinazione patrimoniale” in companies’ activity (such as segregated assets for a specific deal, art. 2447bis of the Italian Civil Code, or securitisation, Law n. 130/1999, recently reformed). In this perspective, we must preliminarily state that the business activity itself cannot be seen as the ground (Italian “causa”) on which the “atto di destinazione patrimoniale” (the deed that creates the obligations to use segregated assets for a specific purpose) can be based. On the contrary, the phenomenon of the “destinazione patrimoniale” may be based on multiple grounds, referred to the business activity. Hence, the contractual autonomy conforms the structure to the "causa" pursued by the parties. The research focuses both on the most common uses of the “destinazione patrimoniale” (as security or in order to pay off a debt) and (mostly) on the innovative uses of this instrument, such as the obligations to use the assets in order to “isolate” a company branch or in order to dismiss certain assets. In the first case ("destinazione per la settorializzazione dell’attività d’impresa"), the aim of the entrepreneur is to increase the chances of being financed: this goal is achieved by binding himself to use the assets for a specific deal, assuring, at the same time, that the deal creditors will be the only creditors that could use those assets as collateral. In the second case ("destinazione liquidatoria"), the assets are used in order to be sold (or to achieve higher returns) and, with the revenues, the entrepreneur pays off his debts: this instrument can be used in order to give the debtor a new way to satisfy his creditors, without being brought to trial or declaring bankruptcy.
21-apr-2022
Italiano
La destinazione patrimoniale rappresenta da sempre una figura estremamente discussa all’interno del nostro ordinamento. Già prima dell’introduzione dell’art. 2645ter cod. civ., infatti, il dibattito relativo all’utilizzo in Italia di fattispecie destinatorie (su tutte, il trust) era molto acceso. La norma, introdotta nel 2006, e che non brilla senz’altro per chiarezza, non ha dissipato i dubbi legati a tale istituto, ma, al contrario, li ha ulteriormente acuiti. Nonostante le numerose opinioni espresse sul punto, l’unica corrente dottrinale in grado di valorizzare le potenzialità di tale istituto è quella che ha ravvisato, nell’art. 2645ter cod. civ., una norma di carattere sostanziale, che introduce, nel nostro ordinamento, una struttura effettuale causalmente neutra. La destinazione patrimoniale dev’essere dunque qualificata come un effetto negoziale, di volta in volta sostenuto da un adeguato fondamento causale. Proprio questa conclusione costituisce una premessa indefettibile dell’indagine, volta a comprendere come ed entro quali limiti l’autonomia d’impresa possa impiegare l’istituto della destinazione con separazione patrimoniale. Del resto, la potenziale utilità di questo strumento, nell’ambito d’impresa, ben emerge dai sempre più numerosi riferimenti legislativi contenuti proprio nella normativa d’impresa (si pensi, su tutti, ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, ex artt. 2447bis ss. cod. civ., o alla cartolarizzazione, di cui alla Legge n. 130 del 1999, recentemente riformata). In tale ottica, viene innanzitutto esaminata la questione relativa alla possibilità di individuare l’impresa ex se quale ragione da sola idonea a fondare causalmente il negozio destinatorio. La risposta negativa è giustificata prevalentemente dal fatto che, altrimenti, l’impresa rischierebbe di costituire una sorta di passe-partout, in grado di giustificare qualsivoglia assetto negoziale, purché inerente all’attività imprenditoriale. Pertanto, il negozio destinatorio deve trovare la propria causa nelle specifiche esigenze (imprenditoriali) che vengono, nel caso concreto, perseguite con il suo perfezionamento. Una volta giunti a questa prima conclusione, è poi necessario comprendere le possibili conformazioni che il negozio destinatorio può assumere e che dipenderanno dalla causa ad esso sottostante. La tesi non prende in considerazione soltanto le più note fattispecie di destinazione con causa di garanzia o solutoria, ma si sofferma in particolare sulle più innovative ipotesi di destinazione patrimoniale per la settorializzazione dell’attività di impresa e di destinazione liquidatoria. Nello specifico, riguardo alla prima fattispecie (destinazione patrimoniale per la settorializzazione dell’attività d’impresa), viene consentita la creazione di un patrimonio separato, i cui beni vengano utilizzati al fine di perseguire uno specifico affare e siano oggetto di esecuzione da parte dei soli creditori dell’affare. Così facendo, vengono notevolmente incrementate le chances dell’impresa di reperire finanziamenti, in quanto i creditori dell’affare acquisiscono, fin da subito, la certezza di essere gli unici a potersi soddisfare sul patrimonio destinato. Un altro impiego esaminato, relativo alla destinazione patrimoniale d’impresa, è quello della destinazione con causa liquidatoria, volta cioè alla gestione di un determinato patrimonio, finalizzata alla sua liquidazione e al soddisfacimento dei creditori dell’impresa. L’intento, anche in tal caso, è chiaro e così sintetizzabile: si tratta di fornire all’imprenditore uno strumento volto non tanto ad aggirare la normativa sulla crisi e l’insolvenza d’impresa, quanto piuttosto a soddisfare i suoi creditori, nel rispetto dei principi previsti in tema di liquidazione societaria e di risoluzione della crisi d’impresa.
STEFINI, UMBERTO
Università degli studi di Pavia
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Coppini_Destinazione patrimoniale e autonomia d'impresa.pdf

accesso aperto

Dimensione 3.88 MB
Formato Adobe PDF
3.88 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/86011
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPV-86011