L’unica definizione di famiglia presente tra le fonti oggi vigenti è rintracciabile all’art. 29 della Costituzione. Il Legislatore ordinario, sia civile che penale, non ha invece mai ritenuto di esplicitare chiaramente il perimetro di tale bene, limitandosi a far riferimento e a disciplinare di volta in volta i singoli rapporti familiari. Abbiamo allora voluto cercare di appurare se esista una nozione di famiglia da applicarsi ogniqualvolta il bene famiglia assuma rilevanza penale ed eventualmente quali ne siano i tratti caratterizzanti. Si è affrontato, in particolare, il problema del riconoscimento e della tutela penale delle coppie di fatto omo- ed etero- sessuali, alla luce delle recenti evoluzioni legislative e della copiosa giurisprudenza formatasi negli ultimi anni. La ricerca si è inoltre allargata ad ulteriori realtà familiari, come le famiglie multietniche e multiculturali, sempre più diffuse per effetto dei massicci flussi migratori. In quest’ambito, nella tesi è affrontato il tema dei cd. reati familiari culturalmente orientati, perché integrati da condotte percepite dai soggetti attivi come lecite e normali secondo le usanze delle loro terre d’origine, ma penalmente sanzionate nel nostro ordinamento perché lesive di beni familiari. Sono poi stati approfonditi i temi legati all’evoluzione scientifica e tecnologica, che ha portato oggi al diffondersi di tecniche riproduttive che inducono a un radicale ripensamento delle stesse modalità di genesi della famiglia ed a un sovvertimento dei tradizionali ruoli familiari, comportando la necessità di una ridefinizione dei concetti di filiazione, maternità e paternità. La ricerca si è così rivolta ai reati previsti dalla Legge n. 40 del 19 febbraio 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, con una particolare attenzione al reato di realizzazione, organizzazione e pubblicizzazione della maternità surrogata, ma anche ai profili di penale responsabilità ipotizzabili in capo a chi ricorre al cd. turismo procreativo per sottoporsi all’estero a tecniche vietate in Italia.
La nozione di famiglia in diritto penale
CANDIOTTO, CHIARA
2014
Abstract
L’unica definizione di famiglia presente tra le fonti oggi vigenti è rintracciabile all’art. 29 della Costituzione. Il Legislatore ordinario, sia civile che penale, non ha invece mai ritenuto di esplicitare chiaramente il perimetro di tale bene, limitandosi a far riferimento e a disciplinare di volta in volta i singoli rapporti familiari. Abbiamo allora voluto cercare di appurare se esista una nozione di famiglia da applicarsi ogniqualvolta il bene famiglia assuma rilevanza penale ed eventualmente quali ne siano i tratti caratterizzanti. Si è affrontato, in particolare, il problema del riconoscimento e della tutela penale delle coppie di fatto omo- ed etero- sessuali, alla luce delle recenti evoluzioni legislative e della copiosa giurisprudenza formatasi negli ultimi anni. La ricerca si è inoltre allargata ad ulteriori realtà familiari, come le famiglie multietniche e multiculturali, sempre più diffuse per effetto dei massicci flussi migratori. In quest’ambito, nella tesi è affrontato il tema dei cd. reati familiari culturalmente orientati, perché integrati da condotte percepite dai soggetti attivi come lecite e normali secondo le usanze delle loro terre d’origine, ma penalmente sanzionate nel nostro ordinamento perché lesive di beni familiari. Sono poi stati approfonditi i temi legati all’evoluzione scientifica e tecnologica, che ha portato oggi al diffondersi di tecniche riproduttive che inducono a un radicale ripensamento delle stesse modalità di genesi della famiglia ed a un sovvertimento dei tradizionali ruoli familiari, comportando la necessità di una ridefinizione dei concetti di filiazione, maternità e paternità. La ricerca si è così rivolta ai reati previsti dalla Legge n. 40 del 19 febbraio 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, con una particolare attenzione al reato di realizzazione, organizzazione e pubblicizzazione della maternità surrogata, ma anche ai profili di penale responsabilità ipotizzabili in capo a chi ricorre al cd. turismo procreativo per sottoporsi all’estero a tecniche vietate in Italia.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/92535
URN:NBN:IT:UNIPD-92535