Il presente elaborato si propone di analizzare la fattispecie del deposito partendo dalle sue origini, risalenti al diritto romano arcaico, seguendone l'evoluzione sotto il profilo della tutela processuale offerta all'istituto, tra il diritto romano dell' età della Repubblica ed il diritto romano della successiva epoca classica, fino al consolidarsi della disciplina raccolta in modo organico ed esaustivo nel Digesto. Con modalità spiccatamente diacronica lo studio si conclude volgendo uno sguardo alla fattispecie codicistica del contratto di deposito nell'ordinamento giuridico italiano e all'applicazione del suddetto presso le aule dei Tribunali e avanti la Corte di cassazione. Nello specifico lo studio inizia, a scopo illustrativo e di inquadramento generale, con una sintetica analisi, sotto il profilo etimologico e lessicale, della parola deposito e del suo significato originario in rapporto alla lingua italiana. La lingua italiana indica in via generale una tripartizione di significato: l'atto con cui si consegna un bene ad altri, che assume l'impegno a custodirlo ed eventualmente restituirlo; il relativo contratto che si conclude al momento della consegna; il medesimo oggetto depositato. E ben ventiquattro sono i significati attribuiti al lemma deposito dall'Accademia della Crusca, di cui si è dato conto. Svolte le suddette considerazioni preliminari, lo studio passa alla disamina dell'istituto del deposito ai suoi albori: la fattispecie del deposito in origine non era riconosciuta siccome un contratto reale, bensì come una forma di accordo in forza del quale una parte privata ‘il deponente’ a titolo di amicizia consegnava all'altra ‘il depositario’ una cosa allo scopo di custodia e di successiva riconsegna. Il vincolo creatosi in forza della fides che legava il depositario al deponente riceveva in questo modo tutela direttamente dalle divinità : a seguito della violazione dell'accordo amicale (fondato sulla fides) instauratosi tra le parti, il depositario, in ipotesi, poteva finanche essere ritenuto homo sacer stante la violazione della suddetta fides ‘fides rupta’ e la seguente rottura della pax deorum, ossia di quel rapporto di amicizia che, in epoca storica, doveva permanere tra uomini e divinità. Sulla premessa della sacertà , discendente in modo automatico, del depositario se ne ricava che il medesimo poteva essere impunemente ucciso da chiunque: tale uccisione sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà delle divinità quale conseguenza della violazione dei precetti di natura religioso-sacrali. Gli argomenti sui quali si fonda simile approdo ermeneutico, certamente forte e mai in precedenza riscontrato, sono ‘a modesto parere di chi scrive’ evidenti ed univoci e si ricavano dalla più antica fonte sull'istituto del deposito ‘Coll. 10. 7. 11.: ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum’ che testimonia l' origine penale dell'istituto in parola. La suddetta condanna penale nel doppio doveva, necessariamente, preesistere alla stessa Legge delle Dodici Tavole e, pertanto, è ragionevole ritenere trovasse giustificazione nella generale violazione della fides tra i cittadini romani: e la violazione della fides agli albori della civitas romana comportava, come testè detto, la sacertà del soggetto. Dal diritto arcaico, lo studio volge lo sguardo verso il diritto classico e analizza le formule in factum ed in ius ex fide bona: la prima è certamente più risalente ‘prima metà del primo secolo a. C. ‘ e presenta ancora addentellati penalistici, laddove la seconda, successiva ‘seconda metà del primo secolo a. C.’ evidenzia il definitivo distacco dal diritto penale ed offre una piena ed efficace tutela alle parti contrattuali. Messe in luce le differenze sostanziali tra le predette azioni civili, lo studio è passato ad analizzare la disciplina del contratto di deposito venutasi a delineare e tramandataci dai frammenti contenuti nel Digesto. Nell'analisi della disciplina si sono messi in evidenza i requisiti essenziali del contratto di deposito, per vero non dissimili da quelli della fattispecie odierna, ad eccezione della gratuità che solo nel diritto romano era elemento della fattispecie e cosa determinava la responsabilità del depositario per il solo dolo. Il deposito in epoca classica figura, infatti, essere un contratto reale per cui taluno (depositante) trasferisce ad altri (depositario) le detenzione di una cosa mobile, affinchè la custodisca e poi la restituisca a semplice richiesta del deponente. I requisiti del suddetto sono, allora, la datio rei, elemento tipico di tutti i contratti reali, la gratuità, elemento che caratterizza il deposito romano distinguendolo da quello previsto dall'ordinamento giuridico italiano, e l'intenzione subiettiva delle parti di concludere un contratto di deposito. Concluso il contratto di deposito, le fonti indicano nella custodia e nella restituzione della cosa a richiesta del deponente, le obbligazioni nascenti dal contratto di deposito e poste a capo del solo depositario. In questo senso il contratto di deposito è un contratto unilaterale: le obbligazioni nascono in capo ad una sola parte contrattuale, il depositario, laddove l'altra parte contrattuale, il deponente, è tutelata per il mezzo dell' ‘actio depositi directa’, con la quale quest' ultimo potrà in sede processuale recuperare la cosa data in deposito. Infine per quanto riguarda il deposito classico lo studio ha analizzato la responsabilità limitata al solo dolo del depositario, evidenziando una rappresentazione del dolo stesso dai toni abbastanza attenuati. Lo studio ha quindi preso in considerazione sinteticamente le figure speciali di deposito (già presenti nel diritto romano): il deposito necessario, il deposito irregolare ed il sequestro. Infine, in modo diacronico, lo studio ha volto uno sguardo al contratto di deposito di cui all' art. 1766 c.c. e all'applicazione del suddetto offerta dalla Giurisprudenza italiana.

Il deposito: profili dogmatici e sviluppo storico dell'istituto nel diritto romano quale fondamento esegetico di problematiche giuspositivistiche

NORDIO, BENIAMINO
2011

Abstract

Il presente elaborato si propone di analizzare la fattispecie del deposito partendo dalle sue origini, risalenti al diritto romano arcaico, seguendone l'evoluzione sotto il profilo della tutela processuale offerta all'istituto, tra il diritto romano dell' età della Repubblica ed il diritto romano della successiva epoca classica, fino al consolidarsi della disciplina raccolta in modo organico ed esaustivo nel Digesto. Con modalità spiccatamente diacronica lo studio si conclude volgendo uno sguardo alla fattispecie codicistica del contratto di deposito nell'ordinamento giuridico italiano e all'applicazione del suddetto presso le aule dei Tribunali e avanti la Corte di cassazione. Nello specifico lo studio inizia, a scopo illustrativo e di inquadramento generale, con una sintetica analisi, sotto il profilo etimologico e lessicale, della parola deposito e del suo significato originario in rapporto alla lingua italiana. La lingua italiana indica in via generale una tripartizione di significato: l'atto con cui si consegna un bene ad altri, che assume l'impegno a custodirlo ed eventualmente restituirlo; il relativo contratto che si conclude al momento della consegna; il medesimo oggetto depositato. E ben ventiquattro sono i significati attribuiti al lemma deposito dall'Accademia della Crusca, di cui si è dato conto. Svolte le suddette considerazioni preliminari, lo studio passa alla disamina dell'istituto del deposito ai suoi albori: la fattispecie del deposito in origine non era riconosciuta siccome un contratto reale, bensì come una forma di accordo in forza del quale una parte privata ‘il deponente’ a titolo di amicizia consegnava all'altra ‘il depositario’ una cosa allo scopo di custodia e di successiva riconsegna. Il vincolo creatosi in forza della fides che legava il depositario al deponente riceveva in questo modo tutela direttamente dalle divinità : a seguito della violazione dell'accordo amicale (fondato sulla fides) instauratosi tra le parti, il depositario, in ipotesi, poteva finanche essere ritenuto homo sacer stante la violazione della suddetta fides ‘fides rupta’ e la seguente rottura della pax deorum, ossia di quel rapporto di amicizia che, in epoca storica, doveva permanere tra uomini e divinità. Sulla premessa della sacertà , discendente in modo automatico, del depositario se ne ricava che il medesimo poteva essere impunemente ucciso da chiunque: tale uccisione sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà delle divinità quale conseguenza della violazione dei precetti di natura religioso-sacrali. Gli argomenti sui quali si fonda simile approdo ermeneutico, certamente forte e mai in precedenza riscontrato, sono ‘a modesto parere di chi scrive’ evidenti ed univoci e si ricavano dalla più antica fonte sull'istituto del deposito ‘Coll. 10. 7. 11.: ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum’ che testimonia l' origine penale dell'istituto in parola. La suddetta condanna penale nel doppio doveva, necessariamente, preesistere alla stessa Legge delle Dodici Tavole e, pertanto, è ragionevole ritenere trovasse giustificazione nella generale violazione della fides tra i cittadini romani: e la violazione della fides agli albori della civitas romana comportava, come testè detto, la sacertà del soggetto. Dal diritto arcaico, lo studio volge lo sguardo verso il diritto classico e analizza le formule in factum ed in ius ex fide bona: la prima è certamente più risalente ‘prima metà del primo secolo a. C. ‘ e presenta ancora addentellati penalistici, laddove la seconda, successiva ‘seconda metà del primo secolo a. C.’ evidenzia il definitivo distacco dal diritto penale ed offre una piena ed efficace tutela alle parti contrattuali. Messe in luce le differenze sostanziali tra le predette azioni civili, lo studio è passato ad analizzare la disciplina del contratto di deposito venutasi a delineare e tramandataci dai frammenti contenuti nel Digesto. Nell'analisi della disciplina si sono messi in evidenza i requisiti essenziali del contratto di deposito, per vero non dissimili da quelli della fattispecie odierna, ad eccezione della gratuità che solo nel diritto romano era elemento della fattispecie e cosa determinava la responsabilità del depositario per il solo dolo. Il deposito in epoca classica figura, infatti, essere un contratto reale per cui taluno (depositante) trasferisce ad altri (depositario) le detenzione di una cosa mobile, affinchè la custodisca e poi la restituisca a semplice richiesta del deponente. I requisiti del suddetto sono, allora, la datio rei, elemento tipico di tutti i contratti reali, la gratuità, elemento che caratterizza il deposito romano distinguendolo da quello previsto dall'ordinamento giuridico italiano, e l'intenzione subiettiva delle parti di concludere un contratto di deposito. Concluso il contratto di deposito, le fonti indicano nella custodia e nella restituzione della cosa a richiesta del deponente, le obbligazioni nascenti dal contratto di deposito e poste a capo del solo depositario. In questo senso il contratto di deposito è un contratto unilaterale: le obbligazioni nascono in capo ad una sola parte contrattuale, il depositario, laddove l'altra parte contrattuale, il deponente, è tutelata per il mezzo dell' ‘actio depositi directa’, con la quale quest' ultimo potrà in sede processuale recuperare la cosa data in deposito. Infine per quanto riguarda il deposito classico lo studio ha analizzato la responsabilità limitata al solo dolo del depositario, evidenziando una rappresentazione del dolo stesso dai toni abbastanza attenuati. Lo studio ha quindi preso in considerazione sinteticamente le figure speciali di deposito (già presenti nel diritto romano): il deposito necessario, il deposito irregolare ed il sequestro. Infine, in modo diacronico, lo studio ha volto uno sguardo al contratto di deposito di cui all' art. 1766 c.c. e all'applicazione del suddetto offerta dalla Giurisprudenza italiana.
2011
Italiano
deposito/deposit
GAROFALO, LUIGI
GAROFALO, LUIGI
Università degli studi di Padova
200
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/94479
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIPD-94479