Il presente lavoro si propone di verificare se l'istituto della chiamata in garanzia, di natura processualcivilistica (art. 106 c.p.c.), sia applicabile al processo amministrativo, pur in assenza di uno specifico richiamo in tal senso nell’attuale codice del processo amministrativo, il cui art. 39 opera un mero rinvio alle norme del codice di procedura civile, qualora siano compatibili ovvero espressione di principi generali. Ciò che ha spinto ad intraprendere tale ricerca è il fatto che, in seguito all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo del 2010, si è ampliato l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – quella estesa anche ai diritti soggettivi – e, in particolare, si è consolidata l'autonomia del giudizio risarcitorio di cui all'art. 30 co. 2 c.p.a. Se da un lato, infatti, l’applicabilità dell’istituto della chiamata in garanzia al processo amministrativo è prospettabile, logicamente, soltanto nell’ambito del giudizio risarcitorio, dall’altro l’attuale estensione della giurisdizione esclusiva pone l’esigenza di assicurare un’efficace tutela dei diritti soggettivi, che non sia inferiore rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. Risulta pertanto necessario un avvicinamento da parte del processo amministrativo nei confronti di quello civile. La prima parte delle ricerche si è concentrata sullo studio dell'istituto della chiamata in garanzia nel processo civile. Si sono analizzate, a tal fine, le due diverse fattispecie contemplate dall'art 106 c.p.c., ossia la chiamata del terzo per comunanza di causa e la vera e propria chiamata in garanzia. Nel secondo capitolo, previa disamina del riparto fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa – posto che l’applicabilità dell’art. 106 c.p.c. al processo amministrativo impone necessariamente un problema di giurisdizione –, sono state tracciate le tappe di evoluzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in un secondo momento, del giudizio risarcitorio, sino ad arrivare all’attuale codice del processo amministrativo. Il capitolo terzo, invece, è dedicato alla rassegna dei casi pratici, tratti anche dalla giurisprudenza, in cui può manifestarsi l’esigenza di effettuare una chiamata in garanzia. Nel capitolo quarto si sono analizzate le disposizioni normative, i principi generali e la giurisprudenza che rendono ammissibile concepire l’applicazione dell’art. 106 c.p.c. nel processo amministrativo. Un particolare approfondimento è stato dedicato al principio di concentrazione delle tutele, soprattutto alla luce dell’interpretazione della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, quando più domande formalmente rientranti nella giurisdizione di giudici diversi confluiscono in unico contesto, prevale il potere cognitivo del giudice amministrativo, ove egli sia titolare di giurisdizione esclusiva, a fronte della giurisdizione sui soli diritti propria del giudice ordinario. In questo caso, infatti, il giudice amministrativo è titolare di poteri maggiori rispetto a quelli riconosciuti al giudice ordinario e ciò giustificherebbe lo spostamento della giurisdizione per motivi di connessione. Nell’ultimo capitolo si è individuato lo strumento eventualmente idoneo ad introdurre la richiesta al giudice di chiamare in causa il terzo garante: il ricorso incidentale, disciplinato dall’art. 42 c.p.a. Mediante il ricorso incidentale, infatti, la parte resistente e il controinteressato possono introdurre domande nuove, che si innestano nell’ambito del processo introdotto con il ricorso principale
La chiamata in garanzia nel processo amministrativo
GATTI, VALENTINA
2016
Abstract
Il presente lavoro si propone di verificare se l'istituto della chiamata in garanzia, di natura processualcivilistica (art. 106 c.p.c.), sia applicabile al processo amministrativo, pur in assenza di uno specifico richiamo in tal senso nell’attuale codice del processo amministrativo, il cui art. 39 opera un mero rinvio alle norme del codice di procedura civile, qualora siano compatibili ovvero espressione di principi generali. Ciò che ha spinto ad intraprendere tale ricerca è il fatto che, in seguito all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo del 2010, si è ampliato l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – quella estesa anche ai diritti soggettivi – e, in particolare, si è consolidata l'autonomia del giudizio risarcitorio di cui all'art. 30 co. 2 c.p.a. Se da un lato, infatti, l’applicabilità dell’istituto della chiamata in garanzia al processo amministrativo è prospettabile, logicamente, soltanto nell’ambito del giudizio risarcitorio, dall’altro l’attuale estensione della giurisdizione esclusiva pone l’esigenza di assicurare un’efficace tutela dei diritti soggettivi, che non sia inferiore rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. Risulta pertanto necessario un avvicinamento da parte del processo amministrativo nei confronti di quello civile. La prima parte delle ricerche si è concentrata sullo studio dell'istituto della chiamata in garanzia nel processo civile. Si sono analizzate, a tal fine, le due diverse fattispecie contemplate dall'art 106 c.p.c., ossia la chiamata del terzo per comunanza di causa e la vera e propria chiamata in garanzia. Nel secondo capitolo, previa disamina del riparto fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa – posto che l’applicabilità dell’art. 106 c.p.c. al processo amministrativo impone necessariamente un problema di giurisdizione –, sono state tracciate le tappe di evoluzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in un secondo momento, del giudizio risarcitorio, sino ad arrivare all’attuale codice del processo amministrativo. Il capitolo terzo, invece, è dedicato alla rassegna dei casi pratici, tratti anche dalla giurisprudenza, in cui può manifestarsi l’esigenza di effettuare una chiamata in garanzia. Nel capitolo quarto si sono analizzate le disposizioni normative, i principi generali e la giurisprudenza che rendono ammissibile concepire l’applicazione dell’art. 106 c.p.c. nel processo amministrativo. Un particolare approfondimento è stato dedicato al principio di concentrazione delle tutele, soprattutto alla luce dell’interpretazione della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, quando più domande formalmente rientranti nella giurisdizione di giudici diversi confluiscono in unico contesto, prevale il potere cognitivo del giudice amministrativo, ove egli sia titolare di giurisdizione esclusiva, a fronte della giurisdizione sui soli diritti propria del giudice ordinario. In questo caso, infatti, il giudice amministrativo è titolare di poteri maggiori rispetto a quelli riconosciuti al giudice ordinario e ciò giustificherebbe lo spostamento della giurisdizione per motivi di connessione. Nell’ultimo capitolo si è individuato lo strumento eventualmente idoneo ad introdurre la richiesta al giudice di chiamare in causa il terzo garante: il ricorso incidentale, disciplinato dall’art. 42 c.p.a. Mediante il ricorso incidentale, infatti, la parte resistente e il controinteressato possono introdurre domande nuove, che si innestano nell’ambito del processo introdotto con il ricorso principale| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/95348
URN:NBN:IT:UNIPD-95348