Il lavoro affronta il tema dell’attuazione del diritto - costituzionalmente protetto - alla salute, dall’Ordinamento ritenuto a tal punto fondamentale da necessitare della costruzione di un sistema ad hoc di protezione e tutela, valutando, in particolare, l’influenza che su di essa posseggono la disponibilità e la reperibilità delle risorse pubbliche necessarie al suo finanziamento. La definizione delle caratteristiche e delle origini del diritto alla salute, che, per come è protetto dall’art. 32 della Costituzione, costituisce, allo stesso tempo, un diritto fondamentale dell’individuo e un interesse della collettività, costituisce la base per valutare l’influenza che tale norma ha avuto sulla definizione del catalogo dei diritti “sociali” costituzionalmente protetti e, altresì, dell’influsso che sul suo sviluppo hanno avuto altri interessi e altri diritti costituzionalmente protetti e, in specie, l’esigenza di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di equilibrato utilizzo delle risorse pubbliche che, oggi, a seguito della sottoscrizione del fiscal compact e della novellazione dell’art. 81 e dell’art. 97 della Costituzione, impone che tutte le Amministrazioni (e, dunque, anche il Servizio Sanitario Nazionale che direttamente si occupa di erogare e di garantire l’erogazione di prestazioni a tutela del bene salute) contribuiscano, con la loro attenta gestione, al raggiungimento del pareggio di bilancio. Sulla scorta dell’individuazione di un possibile punto di equilibrio tra valori costituzionali da considerarsi, quantomeno, pariordinati, l’analisi si è spostata sulle misure e sulle iniziative del legislatore nel dare concreta conformazione alle indicazioni provenienti dalla Costituzione, e, dunque, sulla disamina dei livelli essenziali di assistenza, ossia di quel catalogo “minimo” di prestazioni che lo Stato ha di recente – e non senza incertezze – definito e che si è impegnato (assieme alle Regioni, dopo che ad esse sono state allocate le competenze amministrative in materia sanitaria) a garantire su tutto il territorio nazionale, per non infrangere (e per rendere effettivo, anzi) il comando che viene dall’art. 32 della Costituzione. Prendendo atto della necessità del Servizio Sanitario Nazionale di aumentare l’efficacia della sua azione e, al contempo, di diminuire i costi di erogazione del servizio, si sono dapprima valutate le molteplici articolazioni in cui si dipana oggi lo stesso e, quindi, si è considerato il suo sistema di finanziamento, considerando, in particolare, le fasi della distribuzione e della gestione delle risorse pubbliche e, altresì, i numerosi interventi che il legislatore ha attuato, nel corso degli anni, per porre rimedio a una situazione divenuta finanziariamente insostenibile e che ha contribuito, anno per anno, ad aggravare il deficit del bilancio statale. L’attenzione è caduta, così, sulla riforma federalista attuata, per quel che riguarda l’ambito sanitario, nel 2011, con la quale è stato introdotto il criterio dei costi standard quale base distributiva delle risorse ricavate dalla fiscalità generale, per spostarsi, da ultimo, sull’efficacia di tale misura e sulle prospettive di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale
L'attuazione dei valori costituzionali nella distribuzione e nella gestione delle risorse nel sistema sanitario
FURLAN, EDOARDO
2014
Abstract
Il lavoro affronta il tema dell’attuazione del diritto - costituzionalmente protetto - alla salute, dall’Ordinamento ritenuto a tal punto fondamentale da necessitare della costruzione di un sistema ad hoc di protezione e tutela, valutando, in particolare, l’influenza che su di essa posseggono la disponibilità e la reperibilità delle risorse pubbliche necessarie al suo finanziamento. La definizione delle caratteristiche e delle origini del diritto alla salute, che, per come è protetto dall’art. 32 della Costituzione, costituisce, allo stesso tempo, un diritto fondamentale dell’individuo e un interesse della collettività, costituisce la base per valutare l’influenza che tale norma ha avuto sulla definizione del catalogo dei diritti “sociali” costituzionalmente protetti e, altresì, dell’influsso che sul suo sviluppo hanno avuto altri interessi e altri diritti costituzionalmente protetti e, in specie, l’esigenza di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di equilibrato utilizzo delle risorse pubbliche che, oggi, a seguito della sottoscrizione del fiscal compact e della novellazione dell’art. 81 e dell’art. 97 della Costituzione, impone che tutte le Amministrazioni (e, dunque, anche il Servizio Sanitario Nazionale che direttamente si occupa di erogare e di garantire l’erogazione di prestazioni a tutela del bene salute) contribuiscano, con la loro attenta gestione, al raggiungimento del pareggio di bilancio. Sulla scorta dell’individuazione di un possibile punto di equilibrio tra valori costituzionali da considerarsi, quantomeno, pariordinati, l’analisi si è spostata sulle misure e sulle iniziative del legislatore nel dare concreta conformazione alle indicazioni provenienti dalla Costituzione, e, dunque, sulla disamina dei livelli essenziali di assistenza, ossia di quel catalogo “minimo” di prestazioni che lo Stato ha di recente – e non senza incertezze – definito e che si è impegnato (assieme alle Regioni, dopo che ad esse sono state allocate le competenze amministrative in materia sanitaria) a garantire su tutto il territorio nazionale, per non infrangere (e per rendere effettivo, anzi) il comando che viene dall’art. 32 della Costituzione. Prendendo atto della necessità del Servizio Sanitario Nazionale di aumentare l’efficacia della sua azione e, al contempo, di diminuire i costi di erogazione del servizio, si sono dapprima valutate le molteplici articolazioni in cui si dipana oggi lo stesso e, quindi, si è considerato il suo sistema di finanziamento, considerando, in particolare, le fasi della distribuzione e della gestione delle risorse pubbliche e, altresì, i numerosi interventi che il legislatore ha attuato, nel corso degli anni, per porre rimedio a una situazione divenuta finanziariamente insostenibile e che ha contribuito, anno per anno, ad aggravare il deficit del bilancio statale. L’attenzione è caduta, così, sulla riforma federalista attuata, per quel che riguarda l’ambito sanitario, nel 2011, con la quale è stato introdotto il criterio dei costi standard quale base distributiva delle risorse ricavate dalla fiscalità generale, per spostarsi, da ultimo, sull’efficacia di tale misura e sulle prospettive di sostenibilità del Servizio Sanitario NazionaleFile | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/96698
URN:NBN:IT:UNIPD-96698