La tesi affronta il tema della compensatio lucri cum damno con specifico riferimento alla questione della detraibilità dal risarcimento del danno dell’indennizzo da polizza infortuni e ha come obiettivo la dimostrazione del seguente enunciato: “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro gli infortuni non mortali che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto sempreché all’astratta previsione legislativa della surrogazione corrisponda la sua operatività in concreto. In caso contrario, ossia nel caso in cui l’assicuratore abbia preventivamente rinunciato alla surroga, si deve ammettere la cumulabilità tra risarcimento e indennizzo dal momento che una clausola siffatta andrebbe ad incidere sulla ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, pertanto, verrebbe a mancare il collegamento funzionale con l’obbligazione risarcitoria che si pone a fondamento della compensatio lucri cum damno”. Ricostruito storicamente l’atteggiarsi della compensatio con specifico riguardo al risarcimento e ai benefici collaterali (successione ereditaria, pensione di invalidità, nuova occupazione, indennizzi assicurativi e welfare pubblico), l’indagine si concentra sul contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali, svolgendo un esame critico delle soluzioni giurisprudenziali formulate nel 2014 e nel 2019, segnalando l’affermazione di taluni principi non adeguatamente motivati e l’inidoneità delle acquisizioni raggiunte dalle sezioni unite del 2018 a risolvere i problemi persistenti con riguardo a tale fattispecie. Benché, infatti, il rinnovato interesse per la clcd sorga dalla sentenza n. 13233/2014 pronunciatasi proprio in riferimento alla detraibilità dal risarcimento dell’indennizzo da polizza infortuni, tale questione non è stata espressamente affrontata e risolta dalle sezioni unite del 2018, che si sono occupate dei benefici provenienti dal sistema di sicurezza sociale o dal sistema assicurativo privato ma solo con specifico riguardo all’ipotesi di assicurazione contro i danni a cose materiali. L’interesse e la particolare rilevanza della clcd in materia di polizza infortuni discendono dalla prassi assicurativa di inserire la clausola di rinuncia alla surroga, diritto espressamente attribuito all’assicuratore dall’art. 1916 cod. civ. Con le pronunce del 2018 la surroga assurge a condizione necessaria di operatività della clcd e, tuttavia, in tale fattispecie si riscontra una contraddizione che sembra rendere necessaria una ricostruzione parzialmente alternativa rispetto a quanto statuito dalle sezioni unite. Da un lato, infatti, nella polizza infortuni risultano in astratto soddisfatte le nuove condizioni di operatività della clcd, mentre dall’altro si assiste ad una loro esclusione in concreto. Il percorso argomentativo dell’indagine si è sviluppato attraverso la disamina, da un lato, dei vulnera delle tesi dell’inefficacia e dell’invalidità della clausola di rinuncia alla surroga nella polizza infortuni - sostenute dalla terza sezione nel 2014 e nel 2019 - e, dall’altro, dei possibili argomenti a sostegno della tesi della sua validità ed efficacia.
La tesi affronta il tema della compensatio lucri cum damno con specifico riferimento alla questione della detraibilità dal risarcimento del danno dell’indennizzo da polizza infortuni e ha come obiettivo la dimostrazione del seguente enunciato: “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro gli infortuni non mortali che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto sempreché all’astratta previsione legislativa della surrogazione corrisponda la sua operatività in concreto. In caso contrario, ossia nel caso in cui l’assicuratore abbia preventivamente rinunciato alla surroga, si deve ammettere la cumulabilità tra risarcimento e indennizzo dal momento che una clausola siffatta andrebbe ad incidere sulla ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, pertanto, verrebbe a mancare il collegamento funzionale con l’obbligazione risarcitoria che si pone a fondamento della compensatio lucri cum damno”. Ricostruito storicamente l’atteggiarsi della compensatio con specifico riguardo al risarcimento e ai benefici collaterali (successione ereditaria, pensione di invalidità, nuova occupazione, indennizzi assicurativi e welfare pubblico), l’indagine si concentra sul contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali, svolgendo un esame critico delle soluzioni giurisprudenziali formulate nel 2014 e nel 2019, segnalando l’affermazione di taluni principi non adeguatamente motivati e l’inidoneità delle acquisizioni raggiunte dalle sezioni unite del 2018 a risolvere i problemi persistenti con riguardo a tale fattispecie. Benché, infatti, il rinnovato interesse per la clcd sorga dalla sentenza n. 13233/2014 pronunciatasi proprio in riferimento alla detraibilità dal risarcimento dell’indennizzo da polizza infortuni, tale questione non è stata espressamente affrontata e risolta dalle sezioni unite del 2018, che si sono occupate dei benefici provenienti dal sistema di sicurezza sociale o dal sistema assicurativo privato ma solo con specifico riguardo all’ipotesi di assicurazione contro i danni a cose materiali. L’interesse e la particolare rilevanza della clcd in materia di polizza infortuni discendono dalla prassi assicurativa di inserire la clausola di rinuncia alla surroga, diritto espressamente attribuito all’assicuratore dall’art. 1916 cod. civ. Con le pronunce del 2018 la surroga assurge a condizione necessaria di operatività della clcd e, tuttavia, in tale fattispecie si riscontra una contraddizione che sembra rendere necessaria una ricostruzione parzialmente alternativa rispetto a quanto statuito dalle sezioni unite. Da un lato, infatti, nella polizza infortuni risultano in astratto soddisfatte le nuove condizioni di operatività della clcd, mentre dall’altro si assiste ad una loro esclusione in concreto. Il percorso argomentativo dell’indagine si è sviluppato attraverso la disamina, da un lato, dei vulnera delle tesi dell’inefficacia e dell’invalidità della clausola di rinuncia alla surroga nella polizza infortuni - sostenute dalla terza sezione nel 2014 e nel 2019 - e, dall’altro, dei possibili argomenti a sostegno della tesi della sua validità ed efficacia.
COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO E POLIZZA INFORTUNI. RIFLESSIONI PER UNA RICOSTRUZIONE ALTERNATIVA
SPADA, CARLOTTA
2022
Abstract
La tesi affronta il tema della compensatio lucri cum damno con specifico riferimento alla questione della detraibilità dal risarcimento del danno dell’indennizzo da polizza infortuni e ha come obiettivo la dimostrazione del seguente enunciato: “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro gli infortuni non mortali che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto sempreché all’astratta previsione legislativa della surrogazione corrisponda la sua operatività in concreto. In caso contrario, ossia nel caso in cui l’assicuratore abbia preventivamente rinunciato alla surroga, si deve ammettere la cumulabilità tra risarcimento e indennizzo dal momento che una clausola siffatta andrebbe ad incidere sulla ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, pertanto, verrebbe a mancare il collegamento funzionale con l’obbligazione risarcitoria che si pone a fondamento della compensatio lucri cum damno”. Ricostruito storicamente l’atteggiarsi della compensatio con specifico riguardo al risarcimento e ai benefici collaterali (successione ereditaria, pensione di invalidità, nuova occupazione, indennizzi assicurativi e welfare pubblico), l’indagine si concentra sul contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali, svolgendo un esame critico delle soluzioni giurisprudenziali formulate nel 2014 e nel 2019, segnalando l’affermazione di taluni principi non adeguatamente motivati e l’inidoneità delle acquisizioni raggiunte dalle sezioni unite del 2018 a risolvere i problemi persistenti con riguardo a tale fattispecie. Benché, infatti, il rinnovato interesse per la clcd sorga dalla sentenza n. 13233/2014 pronunciatasi proprio in riferimento alla detraibilità dal risarcimento dell’indennizzo da polizza infortuni, tale questione non è stata espressamente affrontata e risolta dalle sezioni unite del 2018, che si sono occupate dei benefici provenienti dal sistema di sicurezza sociale o dal sistema assicurativo privato ma solo con specifico riguardo all’ipotesi di assicurazione contro i danni a cose materiali. L’interesse e la particolare rilevanza della clcd in materia di polizza infortuni discendono dalla prassi assicurativa di inserire la clausola di rinuncia alla surroga, diritto espressamente attribuito all’assicuratore dall’art. 1916 cod. civ. Con le pronunce del 2018 la surroga assurge a condizione necessaria di operatività della clcd e, tuttavia, in tale fattispecie si riscontra una contraddizione che sembra rendere necessaria una ricostruzione parzialmente alternativa rispetto a quanto statuito dalle sezioni unite. Da un lato, infatti, nella polizza infortuni risultano in astratto soddisfatte le nuove condizioni di operatività della clcd, mentre dall’altro si assiste ad una loro esclusione in concreto. Il percorso argomentativo dell’indagine si è sviluppato attraverso la disamina, da un lato, dei vulnera delle tesi dell’inefficacia e dell’invalidità della clausola di rinuncia alla surroga nella polizza infortuni - sostenute dalla terza sezione nel 2014 e nel 2019 - e, dall’altro, dei possibili argomenti a sostegno della tesi della sua validità ed efficacia.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/96942
URN:NBN:IT:UNIPD-96942