La presente ricerca si pone l’obiettivo di proporre un’analisi, il più dettagliata possibile, della tutela dei diritti fondamentali in relazione alle sanzioni individuali (smart sanctions) imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti. Simile analisi verrà inizialmente condotta alla luce di una previa trattazione sul ruolo che il diritto internazionale contemporaneo assegna agli individui. È a quest’ultimi, infatti, che si deve il cambiamento del paradigma sanzionatorio predisposto dal Consiglio di sicurezza, non più avente ad oggetto un determinato Stato tout court. Seguirà un esame concernente i rimedi giurisdizionali istituiti dal medesimo organo al fine di rispondere alle critiche puntuali riguardanti la poca rispondenza delle procedure di inserimento e cancellazione dei nominativi dalle liste nere (listing e de-listing) al diritto internazionale dei diritti umani, in specie al diritto all’equo processo. Si cercherà, poi, di chiarire quali limiti incontra il Consiglio di sicurezza allorquando decide di fare uso delle prerogative che il Cap. VII della Carta ONU gli assegna, al fine di comprendere se la sua azione nel campo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale debba essere rispettosa, oltre che della Carta stessa (limitazioni interne), delle norme di diritto internazionale generale (limiti esterni); altresì, verrà data opportuna rilevanza alle norme cogenti e all’incidenza dell’art. 103 della Carta. Da ultimo, verrà analizzato un corpus di sentenze rese in ambito europeo, con ciò intendendo sia quelle dell’ordinamento Ue che quelle afferenti al sistema della CEDU. L’importanza di tali sentenze è, almeno, duplice: a) da una parte, esse mostrano come i giudici, all’atto pratico, intendano bilanciare due interessi fondamentali che sorgono in relazione all’attuazione delle sanzioni, ossia la tutela dei diritti umani e la sicurezza nazionale/internazionale; b) dall’altra, permette di apprezzare l’evoluzione di un aspetto che, tutt’ora, è rimasto irrisolto a livello onusiano, ovverosia il risarcimento del danno derivante da listing.

Sulla tutela dei diritti umani nel quadro dei regimi sanzionatori mirati dell'ONU: il caso del terrorismo

MUSMECI, DANIELE SEBASTIANO
2022

Abstract

La presente ricerca si pone l’obiettivo di proporre un’analisi, il più dettagliata possibile, della tutela dei diritti fondamentali in relazione alle sanzioni individuali (smart sanctions) imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti. Simile analisi verrà inizialmente condotta alla luce di una previa trattazione sul ruolo che il diritto internazionale contemporaneo assegna agli individui. È a quest’ultimi, infatti, che si deve il cambiamento del paradigma sanzionatorio predisposto dal Consiglio di sicurezza, non più avente ad oggetto un determinato Stato tout court. Seguirà un esame concernente i rimedi giurisdizionali istituiti dal medesimo organo al fine di rispondere alle critiche puntuali riguardanti la poca rispondenza delle procedure di inserimento e cancellazione dei nominativi dalle liste nere (listing e de-listing) al diritto internazionale dei diritti umani, in specie al diritto all’equo processo. Si cercherà, poi, di chiarire quali limiti incontra il Consiglio di sicurezza allorquando decide di fare uso delle prerogative che il Cap. VII della Carta ONU gli assegna, al fine di comprendere se la sua azione nel campo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale debba essere rispettosa, oltre che della Carta stessa (limitazioni interne), delle norme di diritto internazionale generale (limiti esterni); altresì, verrà data opportuna rilevanza alle norme cogenti e all’incidenza dell’art. 103 della Carta. Da ultimo, verrà analizzato un corpus di sentenze rese in ambito europeo, con ciò intendendo sia quelle dell’ordinamento Ue che quelle afferenti al sistema della CEDU. L’importanza di tali sentenze è, almeno, duplice: a) da una parte, esse mostrano come i giudici, all’atto pratico, intendano bilanciare due interessi fondamentali che sorgono in relazione all’attuazione delle sanzioni, ossia la tutela dei diritti umani e la sicurezza nazionale/internazionale; b) dall’altra, permette di apprezzare l’evoluzione di un aspetto che, tutt’ora, è rimasto irrisolto a livello onusiano, ovverosia il risarcimento del danno derivante da listing.
30-mag-2022
Italiano
Individui; Consiglio di Sicurezza; sanzioni mirate; diritti umani; diritto all'equo processo; Ufficio dell'Ombudsperson
CADIN, Raffaele
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/97466
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIROMA1-97466