La ricerca è incentrata sulla responsabilità ambientale unitariamente intesa, ossia tale da ricomprendere tanto la responsabilità per danno ambientale, quanto la responsabilità per obblighi di bonifica. La lettura unitaria della responsabilità ambientale, comprensiva tanto degli obblighi imposti dalla normativa in tema di bonifica quanto di quelli scaturenti dalla disciplina sul danno ambientale, nella comune funzione ripristinatoria-reintegratoria, è ormai da tempo recepita tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, ove non è più messo in dubbio come l’operazione rimediale a protezione dell’ambiente debba essere letta in termini unitari. A fronte di questa convinzione dogmatica e giurisprudenziale, allo stato il panorama legislativo non offre un quadro armonico, ponendo piuttosto diffusi problemi di coordinamento tra le due discipline. Posto un raffronto tra la responsabilità civile e la responsabilità ambientale, si sottopongono ad esame le ragioni della “convivenza separata” dell’istituto della bonifica e dell’istituto del danno ambientale all’interno del Codice dell’ambiente e si individuano i profili critici derivanti dal mancato coordinamento delle due discipline. L’approccio è comunque fiducioso nei confronti dei futuri sviluppi che interesseranno la tematica in esame, giungendo a constatare come la disciplina della responsabilità ambientale, ove complessivamente considerata, contempli già in sé gli strumenti necessari e sufficienti per rendere effettiva la tutela ambientale. Acquisita ormai la consapevolezza della funzione ripristinatoria-reintegratoria, comune tanto alla disciplina della bonifica quanto a quella del danno ambientale, la reazione ai pregiudizi ambientali non è più lasciata al solitario sistema della responsabilità civile, ma si compone di un variegato quadro rimediale, il quale individua nell’illecito la fonte non esclusiva del suo azionarsi. Partendo da questo approccio, altrettante questioni potranno ricevere più immediata soluzione, ulteriori strumenti potrebbero essere ordinariamente valorizzati e le complessive istanze di tutela potrebbero ricevere un più adeguato appagamento.
Responsabilità per obblighi di bonifica e danno ambientale
CARELLA, ANNA
2022
Abstract
La ricerca è incentrata sulla responsabilità ambientale unitariamente intesa, ossia tale da ricomprendere tanto la responsabilità per danno ambientale, quanto la responsabilità per obblighi di bonifica. La lettura unitaria della responsabilità ambientale, comprensiva tanto degli obblighi imposti dalla normativa in tema di bonifica quanto di quelli scaturenti dalla disciplina sul danno ambientale, nella comune funzione ripristinatoria-reintegratoria, è ormai da tempo recepita tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, ove non è più messo in dubbio come l’operazione rimediale a protezione dell’ambiente debba essere letta in termini unitari. A fronte di questa convinzione dogmatica e giurisprudenziale, allo stato il panorama legislativo non offre un quadro armonico, ponendo piuttosto diffusi problemi di coordinamento tra le due discipline. Posto un raffronto tra la responsabilità civile e la responsabilità ambientale, si sottopongono ad esame le ragioni della “convivenza separata” dell’istituto della bonifica e dell’istituto del danno ambientale all’interno del Codice dell’ambiente e si individuano i profili critici derivanti dal mancato coordinamento delle due discipline. L’approccio è comunque fiducioso nei confronti dei futuri sviluppi che interesseranno la tematica in esame, giungendo a constatare come la disciplina della responsabilità ambientale, ove complessivamente considerata, contempli già in sé gli strumenti necessari e sufficienti per rendere effettiva la tutela ambientale. Acquisita ormai la consapevolezza della funzione ripristinatoria-reintegratoria, comune tanto alla disciplina della bonifica quanto a quella del danno ambientale, la reazione ai pregiudizi ambientali non è più lasciata al solitario sistema della responsabilità civile, ma si compone di un variegato quadro rimediale, il quale individua nell’illecito la fonte non esclusiva del suo azionarsi. Partendo da questo approccio, altrettante questioni potranno ricevere più immediata soluzione, ulteriori strumenti potrebbero essere ordinariamente valorizzati e le complessive istanze di tutela potrebbero ricevere un più adeguato appagamento.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/97486
URN:NBN:IT:UNIROMA1-97486