La ricerca si concentra sugli aspetti giuridici del disarmo nucleare, partendo dall’analisi dell’art. VI del Trattato sulla non proliferazione nucleare (TNP), per arrivare ai recenti sviluppi in materia con l’adozione del Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari. Il TNP rappresenta la prima base giuridica che ha reso possibile la prevenzione e la non proliferazione delle armi nucleari. L’art. VI rappresenta il “terzo pilastro” del TNP ed è l’unica previsione di disarmo contenuta nel Trattato. Esso è stato inserito nel TNP dopo lunghi negoziati ed a seguito della pressione politica del gruppo degli Stati non-nucleari. La norma stabilisce che gli tutti gli Stati Parte al Trattato si impegnano a perseguire in buona fede negoziati su misure effettive di cessazione delle armi nucleari in tempi brevi, sul disarmo nucleare e su un trattato di disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale. L’art. VI pone due obblighi “futuri” per gli Stati Parti: il primo è quello di perseguire i negoziati in buona fede al fine di adottare misure efficaci per la cessazione della corsa agli armamenti nucleari e al disarmo nucleare; il secondo prevede di condurre negoziati per un trattato sul disarmo generale e completo. L’obbligo di raggiungere il disarmo nucleare mette in evidenza oggi una nuova volontà manifestata dal gruppo degli Stati non-nucleari, che supportano la cd. “iniziativa umanitaria” (Humanitarian Pledge). I recenti sviluppi normativi in materia annoverano il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, adottato il 7 luglio 2017. L’adozione del Trattato, non ancora entrato in vigore, rappresenta un momento storico, in quanto esso mette definitivamente al bando le armi nucleari. L’obiettivo principale della ricerca consiste quindi nel capire come il regime di disarmo nucleare, posto in essere dal TNP, cambierà alla luce del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e se quest’ultimo possa sostenere i significativi progressi già compiuti grazie al TNP. Il quesito consiste nel valutare se il Trattato del 2017 possa rappresentare una pietra angolare del regime di disarmo nucleare generale e completo secondo la sua formula flessibile e il suo regime non discriminatorio (al contrario del TNP).
Aspetti giuridici del disarmo nucleare: dall'art. VI del Trattato sulla non proliferazione nucleare al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari
CAPALBO, DEBORA
2019
Abstract
La ricerca si concentra sugli aspetti giuridici del disarmo nucleare, partendo dall’analisi dell’art. VI del Trattato sulla non proliferazione nucleare (TNP), per arrivare ai recenti sviluppi in materia con l’adozione del Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari. Il TNP rappresenta la prima base giuridica che ha reso possibile la prevenzione e la non proliferazione delle armi nucleari. L’art. VI rappresenta il “terzo pilastro” del TNP ed è l’unica previsione di disarmo contenuta nel Trattato. Esso è stato inserito nel TNP dopo lunghi negoziati ed a seguito della pressione politica del gruppo degli Stati non-nucleari. La norma stabilisce che gli tutti gli Stati Parte al Trattato si impegnano a perseguire in buona fede negoziati su misure effettive di cessazione delle armi nucleari in tempi brevi, sul disarmo nucleare e su un trattato di disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale. L’art. VI pone due obblighi “futuri” per gli Stati Parti: il primo è quello di perseguire i negoziati in buona fede al fine di adottare misure efficaci per la cessazione della corsa agli armamenti nucleari e al disarmo nucleare; il secondo prevede di condurre negoziati per un trattato sul disarmo generale e completo. L’obbligo di raggiungere il disarmo nucleare mette in evidenza oggi una nuova volontà manifestata dal gruppo degli Stati non-nucleari, che supportano la cd. “iniziativa umanitaria” (Humanitarian Pledge). I recenti sviluppi normativi in materia annoverano il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, adottato il 7 luglio 2017. L’adozione del Trattato, non ancora entrato in vigore, rappresenta un momento storico, in quanto esso mette definitivamente al bando le armi nucleari. L’obiettivo principale della ricerca consiste quindi nel capire come il regime di disarmo nucleare, posto in essere dal TNP, cambierà alla luce del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e se quest’ultimo possa sostenere i significativi progressi già compiuti grazie al TNP. Il quesito consiste nel valutare se il Trattato del 2017 possa rappresentare una pietra angolare del regime di disarmo nucleare generale e completo secondo la sua formula flessibile e il suo regime non discriminatorio (al contrario del TNP).File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/98956
URN:NBN:IT:UNIROMA1-98956